Sentenza n. 330/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento DELLA DELIBERA DI G.M. N. 36 DEL 03.02.2017 E DELLA DELIBERA DEL C.C. N. 11 DEL 09.03.2017 DEL COMUNE DI APRILIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera di Giunta Municipale n. 36 del 3 febbraio 2017, di approvazione del progetto preliminare del nuovo plesso scolastico A. Gramsci, e delibera consiliare n. 11 del 9 marzo 2017, di adozione della variante urbanistica per la realizzazione dell'opera
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietari per successione di aree già destinate a verde pubblico nell'ambito di un piano di lottizzazione, hanno dedotto: la violazione dell'art. 128 del d.lgs. n. 163/2006, per la mancata inclusione dell'intervento nel programma triennale delle opere pubbliche, la mancata individuazione delle risorse finanziarie e l'assenza del parere di regolarità contabile; la violazione degli artt. 11, 15, 16 e 17 del d.P.R. n. 327/2001, per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo e della variante urbanistica ai proprietari; l'eccesso di potere e la violazione di legge per mancata verifica dell'esistenza di aree alternative, eventualmente già appartenenti al Comune, sulle quali localizzare il complesso scolastico. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che le aree non erano mai state trasferite al Comune in esecuzione della convenzione urbanistica e che la loro proprietà privata risultava dall'usucapione accertata giudizialmente in favore del dante causa, cui erano succeduti.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo, poiché il Comune non ha provato né la notificazione personale degli atti ai proprietari, né la loro piena conoscenza anteriore ai sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, né la data di pubblicazione. Nel merito, il TAR ha accolto il ricorso sulla base assorbente dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha ritenuto che, alla data delle deliberazioni, le aree fossero di proprietà dei ricorrenti, valorizzando la sentenza civile di usucapione, la successione mortis causa e la stessa ammissione contenuta nella delibera comunale circa il mancato perfezionamento dell'acquisizione al patrimonio comunale. La localizzazione dell'opera pubblica su particelle determinate e l'imposizione della relativa destinazione sono state qualificate come vincolo preordinato all'esproprio, avente natura sostanzialmente espropriativa, e non come mero vincolo conformativo. Ne derivava l'obbligo di garantire ai proprietari la partecipazione mediante comunicazione formale dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001. La generica conoscenza dell'esistenza dell'iter ablatorio non è stata ritenuta sufficiente a sanare il deficit partecipativo. Il giudice ha quindi annullato i provvedimenti impugnati limitatamente alle parti in cui imprimevano il vincolo espropriativo sulle aree dei ricorrenti, assorbendo gli ulteriori motivi. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 complessivi, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 128 d.lgs. 163/2006
Norma invocata dai ricorrenti in relazione alla programmazione triennale dei lavori pubblici, alla copertura finanziaria e agli adempimenti contabili; il motivo non è stato esaminato perché assorbito.
art. 11 d.P.R. 327/2001
Al proprietario del bene nel quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento.
Impone la comunicazione formale dell'avvio del procedimento al proprietario dell'area interessata dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
art. 15 d.P.R. 327/2001
Norma richiamata dai ricorrenti nell'ambito della censura sul vizio del procedimento; il giudice ha fondato l'accoglimento specificamente sugli obblighi partecipativi di cui agli artt. 11 e 16.
art. 16 d.P.R. 327/2001
Richiede la comunicazione formale agli interessati nella fase di approvazione del progetto dell'opera pubblica; la sua omissione contribuisce all'illegittimità degli atti del procedimento espropriativo.
art. 17 d.P.R. 327/2001
Norma richiamata nella censura procedimentale, senza una specifica autonoma applicazione nella motivazione decisoria.
Massime di principio
- La localizzazione di un'opera pubblica su particelle determinate, accompagnata dall'imposizione di una destinazione che svuota o comprime in modo particolare il diritto di proprietà, integra un vincolo preordinato all'esproprio o sostanzialmente espropriativo, non un vincolo conformativo, quando incide su beni individuati e non indistintamente su una zona omogenea del territorio.
- Il proprietario dell'area interessata dall'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio deve ricevere la comunicazione formale di avvio del procedimento prevista dal d.P.R. n. 327/2001, così da poter partecipare alle scelte relative alla localizzazione dell'opera e all'imposizione del vincolo.
- L'omessa comunicazione degli avvisi partecipativi previsti dagli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001 rende illegittimi gli atti del procedimento espropriativo; la mera conoscenza generica dell'esistenza di un procedimento ablatorio non sostituisce la comunicazione formale, salvo che sia provata una precisa conoscenza dell'andamento e dell'oggetto del procedimento.
- Quando l'amministrazione non dimostra la notificazione personale degli atti urbanistici o la piena conoscenza degli stessi da parte del proprietario, né la data della loro pubblicazione, il termine per impugnarli non può essere fatto decorrere in via presuntiva dalla mera adozione degli atti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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