Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 262/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della delibera del CSM del 2 aprile, con dichiarazione del diritto alla prosecuzione del servizio del ricorrente come Vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Verona fino al 70° anno d'età; in subordine, disporre rinvio alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE e/o la rimessione alla Corte costituzionale secondo quanto indicato in ricorso.

Giustizia amministrativa202507040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CSM che ha dichiarato inammissibile la domanda di partecipazione alla procedura di conferma dei magistrati onorari, nonché il decreto ministeriale attuativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato il colloquio previsto dall'art. 29 del d.lgs. 116/2017, è stato escluso perché non risultava in servizio alla data del 15 agosto 2017, requisito che egli non contestava. Ha dedotto: violazione, eccesso di potere e incompetenza del CSM e del Ministro, sostenendo che il positivo superamento della prova e l'ammissione alla procedura avessero consolidato un affidamento sulla stabilizzazione; contrasto della disciplina nazionale con la direttiva 1999/70/CE e con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, per l'assenza di misure dissuasive rispetto alla reiterazione dei rapporti a termine oltre trentasei mesi, chiedendo la disapplicazione della normativa nazionale o, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost., per l'irragionevole disparità tra magistrati onorari in servizio e non in servizio alla data del 15 agosto 2017 e per la mancata previsione di misure contro la precarizzazione; violazione del legittimo affidamento e della buona fede, anche ai fini risarcitori; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e violazione della partecipazione procedimentale. Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto il Ministero legittimato passivamente, poiché era stato impugnato anche il decreto ministeriale. Ha giudicato legittima la disciplina introdotta dall'art. 29 del d.lgs. 116/2017, come modificato dalla l. 234/2021, che consente la conferma a tempo indeterminato sino al settantesimo anno di età soltanto ai magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017, previo superamento di una procedura valutativa. Tale disciplina costituisce una misura di stabilizzazione e, secondo il giudice, un possibile risarcimento in forma specifica per l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine, accompagnato da un'indennità alternativa per chi non acceda alla conferma. Il requisito dell'effettivo servizio alla data indicata è stato ritenuto imprescindibile e coerente con la finalità di valorizzare la continuità delle funzioni già esercitate; il positivo esito del colloquio non può sanare la carenza del requisito di partecipazione. Il CSM, cui spettava decidere sulla conferma dopo avere acquisito il giudizio di mera idoneità della commissione, poteva quindi dichiarare successivamente l'inammissibilità della domanda. È stata esclusa la lesione di un affidamento tutelabile, poiché l'ammissione alla prova e il suo superamento non consolidavano il diritto alla conferma. La censura eurounitaria è stata ritenuta infondata e, quanto alla rinuncia alle pretese pregresse prevista dall'art. 29, comma 5, anche inammissibile per carenza di interesse, poiché tale effetto opera in relazione alla conferma favorevole e il ricorrente era stato escluso. Il TAR ha ritenuto non rilevante la sentenza della CGUE richiamata dal ricorrente, concernente la rinuncia alle ferie, e ha escluso l'incompatibilità complessiva della disciplina con il diritto dell'Unione. La procedura è stata qualificata come blanda procedura selettiva, non concorsuale, diretta ad accertare la mera idoneità e non a comparare i candidati o formare una graduatoria. Sono state respinte anche le censure costituzionali, di sproporzione e discriminazione, valorizzando la graduazione legislativa dell'intervento in base all'anzianità di servizio. La partecipazione procedimentale non avrebbe potuto incidere sull'accertamento della carenza originaria del requisito; la motivazione della delibera è stata ritenuta chiara e sufficiente. Non sono stati disposti né il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia né la rimessione alla Corte costituzionale, per manifesta infondatezza delle relative questioni. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 116/2017

    La conferma a tempo indeterminato dei magistrati onorari, sino al settantesimo anno di età, è riservata a coloro che erano in servizio al 15 agosto 2017 e che superano la procedura valutativa; il positivo superamento della prova non supera la carenza del requisito di servizio.

  • art. 1, comma 629, l. 234/2021

    Ha introdotto la disciplina di stabilizzazione dei magistrati onorari mediante modifica dell'art. 29 del d.lgs. 116/2017.

  • art. 18 d.lgs. 116/2017

    La disciplina dei magistrati onorari immessi dopo la riforma prevede incarichi quadriennali, rinnovabili una sola volta, per una durata complessiva massima di otto anni; tale regime è stato distinto da quello dei magistrati già in servizio nel 2017.

  • direttiva 1999/70/CE, clausola 5 dell'accordo quadro

    Impone agli Stati membri misure effettive, proporzionate e dissuasive contro l'abusiva successione di contratti a tempo determinato; la disciplina italiana è stata ritenuta compatibile perché offre una procedura di stabilizzazione e, alternativamente, un'indennità forfettaria.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato escluso in ragione della manifesta infondatezza della questione prospettata.

  • artt. 3, 97 e 117 Cost.

    Le censure di irragionevolezza, disparità di trattamento e contrasto con il diritto dell'Unione sono state ritenute manifestamente infondate.

  • art. 108 Cost.

    Il giudice ha escluso la violazione, rilevando che la legge ha disciplinato la stabilizzazione e delegato al CSM l'indizione delle prove valutative.

  • l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non impongono un contraddittorio utile quando la carenza del requisito di partecipazione è originaria e incontestata; la motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire l'iter logico-giuridico dell'atto.

Massime di principio

  • Nella procedura di conferma a tempo indeterminato dei magistrati onorari prevista dall'art. 29 del d.lgs. 116/2017, il requisito dell'essere in servizio alla data legislativamente individuata costituisce condizione imprescindibile di partecipazione; il positivo superamento della prova valutativa non può sanarne la mancanza.
  • Quando la legge riserva al CSM la decisione finale sulla conferma e attribuisce alla commissione valutativa il solo giudizio di idoneità, il CSM può verificare autonomamente tutti i requisiti di ammissione e disattendere il giudizio della commissione qualora manchi una condizione essenziale.
  • La disciplina che offre ai magistrati onorari già in servizio una procedura riservata di conferma e, per chi non venga confermato, un'indennità forfettaria alternativa può costituire una misura effettiva di tutela contro l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine, compatibile con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
  • La rinuncia alle pretese relative al rapporto onorario pregresso, prevista per chi presenta domanda di conferma, è collegata alla trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato conseguente all'esito favorevole della procedura; essa non può operare in danno di chi sia stato escluso per carenza dei requisiti.
  • L'ammissione alla procedura e il superamento della prova valutativa non generano un legittimo affidamento alla conferma quando manca un requisito legislativo essenziale e l'amministrazione conserva il potere di verificarlo nella decisione finale.
  • La partecipazione procedimentale e l'obbligo di motivazione non impongono ulteriori interlocuzioni quando la carenza del requisito di partecipazione è originaria, incontestata e non superabile mediante apporti partecipativi; è sufficiente una motivazione che esponga chiaramente tale carenza e la relativa conseguenza.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.