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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26518/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro delle quote sociali della CO.M.MAN ritenendo che la richiesta di sequestro delle quote non fosse stata formulata al Gip. Il PM ha documentato invece l'esistenza di una richiesta integrativa, depositata il 25 maggio 2022, che chiedeva espressamente anche il sequestro delle quote sociali. Parallelamente Mangano (e la società) avevano impugnato il sequestro contestando il fumus e il periculum: negavano la sua partecipazione all'associazione contestata, sostenevano l'uso non doloso o assente del timbro societario, la vendita anteriore dei mezzi trovati in discarica e chiedevano l'irragionevolezza/proporzionalità del sequestro; la società terza chiedeva invece la restituzione dei beni rivendicando titolarità e l'assenza di rapporti che la rendessero "società schermo".

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico Ministero: ha accertato l'avvenuta presentazione della richiesta integrativa del 25 maggio 2022 (con documentazione e corrispondenza dei contenuti rispetto all'ordinanza genetica) e ha quindi annullato l'ordinanza del tribunale nella parte che aveva escluso il sequestro delle quote sociali, rinviando il giudizio al tribunale di Messina ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. I ricorsi proposti da Mangano Giuseppe e dalla CO.M.MAN S.r.l. sono stati dichiarati inammissibili (per carenza di interesse o perché il terzo non può contestare il fumus/periculum se non limitandosi a provare la titolarità e l'assenza di collegamenti con l'indagato). Mangano e la CO.M.MAN sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p., co. 5

    art. 324, co. 5, c. p. p.

    Norma richiamata per disporre il rinvio al tribunale di Messina per un nuovo giudizio sulla parte annullata dell'ordinanza (effetto dell'annullamento parziale da parte della Corte).

  • art. 321 c.p.p.

    art. 321 comma; art. 321 comma 1 c.p.p.

    Riferimenti alla diversa finalizzazione del sequestro (sequestro finalizzato alla confisca vs sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1): la decisione sottolinea l'esigenza di corretta individuazione della finalità cautelare e del relativo periculum in mora e della proporzionalità del vincolo.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p. e art. 240-bis c.p.

    art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen.

    Le norme regolano la partecipazione e i poteri dei terzi interessati alle misure patrimoniali: la Corte ricorda che il terzo che rivendica la restituzione non può contestare la responsabilità penale dell'imputato ma solo dimostrare la propria titolarità e l'assenza di collegamenti che giustifichino il vincolo.

Massime di principio

  • Se il Pubblico Ministero produce una richiesta integrativa al Gip che include il sequestro di specifici beni (es. quote sociali), è essenziale verificare negli atti (anche nelle registrazioni TIAP e negli allegati) l'effettiva ricezione e il contenuto della domanda; la mancata considerazione di tale documentazione dal giudice di merito può rilevare come errore procedurale correggibile in sede di legittimità.
  • Il terzo che reclama beni sottoposti a sequestro (es. la società o un proprietario formale) non può, in sede cautelare, rimettere in discussione il fumus del reato o la responsabilità penale dell'indagato: il suo intervento deve essere limitato alla prova della titolarità del bene e dell'assenza di relazioni tali da configurare collegamenti concorsuali con l'indagato o l'uso strumentale dell'ente (società "schermo").
  • Un indagato non titolare formale del bene sequestrato ha interesse e legittimazione a proporre riesame solo se dimostra un interesse concreto alla restituzione (p.e. titolo di proprietà); altrimenti la sua impugnazione può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
  • Sul piano cautelare, il giudice che dispone o conferma il sequestro deve motivare adeguatamente sull'esistenza del periculum in mora, sulla proporzionalità e adeguatezza della misura e sulla connessione tra i beni vincolati e il reato; assenza o motivazione apparente possono costituire profili rilevabili in gravame.
  • In caso di contestazioni rispetto all'uso di beni (p.es. mezzi trovati in discariche) la documentazione di vendita anteriore e la tracciabilità dei flussi possono essere elementi decisivi in sede di merito; tuttavia in sede cautelare la valutazione è più limitata e focalizzata su indizi e sul rischio di dissipazione.

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