Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23430/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di un concordato preventivo omologato dal Tribunale di Roma. Un creditore ha chiesto la risoluzione del concordato per asserita mancata esecuzione dello stesso; il consorzio interessato ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Roma sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale di Velletri, luogo della propria sede. Nel corso del procedimento il Tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza di rinvio per consentire al commissario liquidatore di interloquire con le parti, e successivamente una sentenza che ha affermato la propria competenza e ha dichiarato risolto il concordato. Il ricorrente ha proposto due impugnazioni denominate regolamenti di competenza: la prima contro l'ordinanza interlocutoria, deducendo che essa implicasse una decisione sulla competenza e che, comunque, vi fosse interesse a proporre il regolamento per tutelare la competenza territoriale e il giusto processo; la seconda contro la sentenza, deducendo la nullità della decisione perché depositata in pendenza del primo regolamento e quindi in violazione dell'art. 48 c.p.c., oltre a contestare la competenza del Tribunale adito e l'asserita assenza di collegamento funzionale tra la causa di risoluzione e il foro concorsuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i regolamenti. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché l'ordinanza impugnata era meramente ordinatoria e priva di decisorietà e definitività sulla competenza, quindi non suscettibile di regolamento di competenza. Il secondo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché non investiva la sola statuizione sulla competenza, ma mirava a far valere la nullità dell'intera sentenza per asserita violazione dell'art. 48 c.p.c. e carenza temporanea di potestas iudicandi; tali doglianze, ha affermato la Corte, non sono deducibili con il regolamento di competenza, ma vanno fatte valere nel giudizio di merito davanti al giudice dell'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dei controricorrenti e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 214 l.fall.

    concordato ex art. 214 l.fall.

    richiamato come base dell'omologa del concordato nel foro che ha pronunciato

  • art. 215 l.fall.

    risoluzione del concordato ex art. 215 l.fall.

    la domanda di risoluzione del concordato segue il regime processuale previsto dalla legge fallimentare e i relativi rinvii

  • art. 48 cod. proc. civ.

    sospeso ex art. 48 cod. proc. civ.

    la pretesa sospensione del processo per la pendenza del regolamento non è deducibile con il regolamento di competenza, ma attiene al giudizio di merito

  • art. 43 cod. proc. civ.

    omisso medio al giudice di legittimità con il regolamento di competenza

    il regolamento facoltativo può riguardare solo la statuizione sulla competenza e non le questioni di nullità della sentenza o di potestas iudicandi

  • art. 42 cod. proc. civ.

    regolamento necessario di competenza

    non è utilizzabile per censurare un provvedimento che rigetta la sospensione del processo, salvo i casi espressamente previsti

  • art. 295 cod. proc. civ.

    provvedimento che ha disposto la sospensione del processo

    il regolamento è proponibile solo avverso il provvedimento che dispone la sospensione, non contro il rigetto della richiesta

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello dovuto per i ricorsi

    individua l'importo base sul quale opera l'ulteriore contributo in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è esperibile solo contro provvedimenti che abbiano natura decisoria e definitiva sulla competenza; gli atti meramente ordinatori o interlocutori, anche se incidono sul prosieguo del giudizio, non sono impugnabili con tale rimedio.
  • Quando il giudice di merito decide sia sulla competenza sia sul merito, il regolamento di competenza può investire soltanto la statuizione sulla competenza; non è invece lo strumento per denunciare nullità della sentenza o asserita carenza temporanea di potestas iudicandi.
  • La dedotta violazione dell'art. 48 c.p.c. per asserita pendenza di regolamento di competenza non integra, di per sé, motivo deducibile con il regolamento di competenza avverso la sentenza, ma va fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione nel merito.
  • Il regolamento di competenza non può essere utilizzato per contestare il rigetto di una richiesta di sospensione del processo, perché il controllo immediato è previsto solo contro il provvedimento che dispone la sospensione nei casi contemplati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.