Cassazione Penale, Sentenza n. 4555/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nitti era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale per fatti commessi quale amministratore della C.O.M.E.P. di Piccirillo Luigi & c. s.r.l., fallita nel 2011. Ha impugnato chiedendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente motivato la sussistenza del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale e non avesse derubricato il fatto in bancarotta semplice documentale, dal momento che la contabilità era stata affidata a un consulente esterno e mancava prova che egli avesse effettivamente esercitato controllo o avesse consapevolezza dell'omessa tenuta dei libri per gli esercizi 2008-2010. Sosteneva dunque che, al più, ricorresse una responsabilità per colpa/negligenza.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondate le doglianze in parte: ha escluso il vizio relativo alla responsabilità nonostante l'affidamento della contabilità a un consulente, richiamando la presunzione semplice dell'obbligo di vigilanza dell'imprenditore; tuttavia ha rilevato un difetto di motivazione nella qualificazione giuridica del fatto: il fatto accertato (mancata tenuta e mancata consegna delle scritture contabili) corrispondeva alla prima parte dell'art. 216 comma 1 n.2 legge fall., per la quale è richiesto il dolo specifico (di profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori), mentre la Corte d'appello aveva ritenuto sufficiente il dolo generico. Non essendovi motivazione sulla sussistenza del dolo specifico, la sentenza è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 216 comma 1 n. 2) legge fallimentare
tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari
La Corte rileva che la prima parte della norma (omessa tenuta/consegna delle scritture) richiede dolo specifico (di profitto o per arrecare pregiudizio ai creditori); la qualificazione come bancarotta fraudolenta 'generale' richiede prova del dolo specifico, non ricostruibile dal mero mancato arrivo delle scritture.
art. 217 comma 2 legge fallimentare
Norma che configura la bancarotta semplice documentale, possibile alternativa quando manchi il dolo specifico richiesto dall'art. 216; può essere realizzata anche a titolo di colpa o dolo generico.
Giurisprudenza - Sez. 5, Sent. n. 36870 del 30/11/2020 (Marelli)
Principio secondo cui l'imprenditore non è esente da responsabilità solo perché la contabilità è stata affidata a tecnici esterni; sussiste una presunzione semplice di vigilanza a carico del titolare, superabile solo con rigorosa prova contraria.
Giurisprudenza - Sez. 5, Sent. n. 11115 del 22/01/2015 (Di Cosimo)
Richiamata in tema di distinzione tra le diverse ipotesi di bancarotta documentale e sulla necessità del dolo specifico per la fattispecie corrispondente alla prima parte dell'art. 216.
Massime di principio
- L'affidamento della tenuta della contabilità a un consulente esterno non esonera l'imprenditore/amministratore dall'obbligo di vigilanza: opera una presunzione semplice di controllo a suo carico, che richiede prova rigorosa per essere superata.
- Bisogna distinguere attentamente tra bancarotta fraudolenta documentale (art. 216) e bancarotta semplice documentale (art. 217): la prima, nella sua prima parte, richiede dolo specifico (profitto o danno ai creditori); la seconda può essere realizzata anche per dolo generico o colpa.
- La mancata tenuta o consegna dei libri societari può integrare reato, ma la qualificazione come fraudolenta richiede motivazione e prova del dolo specifico; la mera omissione materiale o la circostanza che una vendita non sia annotata non sono di per sé sufficienti a provare l'intento specifico.
- Se il giudice di merito qualifica il fatto come bancarotta fraudolenta ma la prova dimostra solo l'omessa tenuta/consegna delle scritture senza elementi di dolo specifico, la decisione può essere annullata e il giudice dovrà valutare la possibile derubricazione in bancarotta semplice.
- In casi simili, la difesa dovrebbe documentare l'effettivo affidamento e la natura dei rapporti con il consulente e cercare di fornire prova rigorosa dell'assenza di vigilanza dolosa; l'accusa deve invece dimostrare concretamente l'intenzionalità di profitto o di pregiudizio ai creditori.
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