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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27667/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. rispetto a diverse condotte penalmente rilevanti. Il ricorrente sosteneva l'esistenza di un unico disegno criminoso: identità della persona offesa (Pietro Di Costa) per cinque condotte, analogia del modus operandi (tutti i reati a danno di istituti di vigilanza concorrenti) e finalità unitaria di eliminare la concorrenza e creare condizioni di monopolio. Proponeva quindi che i reati, pur giudicati separatamente, fossero riconducibili a una deliberazione unica e antecedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso l'ammissibilità anche per ragioni procedurali (la requisitoria del Sostituto Procuratore generale è stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p., e quindi non è stata considerata). Sul merito ha confermato i principi di diritto: la continuazione richiede che, al momento del primo fatto, i successivi fossero già previsti nelle loro linee essenziali; indicatori quali identità della persona offesa, omogeneità del bene protetto e contiguità spazio-temporale sono utili ma non determinanti da soli. Il giudice di merito ha motivato adeguatamente ritenendo che alcuni fatti fossero commessi contro soggetti diversi e che, per quelli contro Di Costa, le deliberazioni criminosi fossero autonome ed estemporanee; le analogie erano riconducibili a una abitualità o a un programma delinquenziale indeterminato, incompatibile con la nozione di continuazione. Infine la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La continuazione richiede che le condotte successive fossero già programmate al momento della commissione del primo reato; omogeneità degli illeciti e contiguità spazio-temporale sono indici ma non prove sufficienti dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per il deposito della requisitoria del P.G. prima dell'udienza; il mancato rispetto del termine rende la memoria intempestiva e non valutabile in vista dell'udienza non partecipata.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla legittimazione a irrogare sanzioni pecuniarie per impugnazioni carenti/irrituali; giustifica la condanna alla Cassa delle ammende per profili di colpa nell'impugnazione.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U n. 28659/2017; Sez. 3 n. 3111/2013; Sez. 1 n. 785/1996 ecc.)

    Consolidati orientamenti secondo i quali la valutazione della continuazione richiede verifica rigorosa di un atto psichico unitario; il giudizio di merito è insindacabile in Cassazione se sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi logici.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione occorre dimostrare che, al momento del primo fatto, gli ulteriori reati erano già previsti nelle loro linee essenziali: la mera identità del movente non è sufficiente.
  • Identità della persona offesa, analogia del modus operandi, omogeneità del bene protetto e contiguità spazio-temporale sono indici utili ma non determinanti: servono elementi che attestino una deliberazione unica e antecedente.
  • La ripetizione di reati e l'abitualità possono indicare un programma delinquenziale indeterminato (proposito di vita criminale) e quindi non implicano automaticamente la continuazione.
  • La valutazione probatoria dell'unicità del disegno criminoso spetta al giudice di merito e la Cassazione la rivede solo se motivazione è illogica o contraddittoria.
  • Sul piano procedurale, memorie e requisitorie depositate oltre i termini stabiliti non sono considerate; in caso di impugnazioni irrituali o colpose è possibile la condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende.

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