Sentenza n. 415/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Sassari - Sezione Lavoro n. 336/2025 resa nel procedimento RG n. 851/2024, pubblicata il 13/06/2025, notificata in data 17/06/2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione lavoro, relativa al beneficio della Carta del docente, limitatamente alla maggior somma tra rivalutazione e interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione lavoro, n. 336/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 1.500, oltre interessi legali e all’eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi. Dopo la notificazione del ricorso, il Ministero ha accreditato la sorte capitale relativa alla Carta del docente, ma non ha corrisposto la maggior somma tra rivalutazione e interessi. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di pagamento di tale importo, la nomina di un commissario ad acta, nonché la regolazione delle spese e il rimborso del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, poiché il Ministero aveva provveduto all’accredito delle somme relative alla Carta del docente. Ha tuttavia accertato la persistente mancata integrale esecuzione del giudicato con riferimento alla maggior somma tra rivalutazione e interessi sulle somme corrisposte tardivamente. Considerato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata il 17 giugno 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il TAR ha ordinato al Ministero di effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 30 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Le spese di giudizio sono state compensate, avuto riguardo al tempestivo pagamento della sorte capitale dopo la proposizione del ricorso e al carattere diffuso del contenzioso; il Ministero è stato comunque posto a rimborsare il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa specificamente richiamata per la decisione nel giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
È indicato nella sentenza posta in esecuzione quale riferimento normativo per le modalità di attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale disciplina attuativa delle modalità di attribuzione della Carta del docente.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice; il comma 2 è richiamato anche per il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento successivo alla proposizione del ricorso della sorte capitale oggetto del giudicato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale componente, ma non impedisce al giudice di ordinare l’esecuzione delle componenti accessorie ancora dovute.
- Quando il giudicato condanna un’amministrazione al pagamento della maggior somma tra rivalutazione e interessi sulle somme corrisposte tardivamente, l’accredito della sola sorte capitale non integra l’esecuzione completa della pronuncia.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per i pagamenti a carico delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento e nominare, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza agisce quale organo ausiliario del giudice e può essere autorizzato a delegare l’esecuzione a un altro dirigente dell’amministrazione, anche territorialmente competente.
- In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile alle amministrazioni debitrici.
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