Cassazione Penale, Sentenza n. 35438/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione avverso la sentenza definitiva della Corte d'appello di Lecce (24/09/2016, divenuta definitiva 20/10/2017) che aveva confermato la condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorrente ha fondato la richiesta sul presunto contrasto tra il giudicato di condanna a suo carico e la sentenza di assoluzione del coimputato Roberto Sabino, sostenendo che dalla sentenza di assoluzione sarebbe emerso che il c.d. "gruppo di Andria" (di cui facevano parte entrambi) non avrebbe partecipato al sodalizio criminoso; ha inoltre dedotto violazione del diritto al contraddittorio perché la Corte di appello avrebbe dichiarato l'inammissibilità senza confrontare le questioni complesse nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello di Potenza ha correttamente applicato l'art. 634 cod. proc. pen. procedendo a un esame preliminare e dichiarando l'inammissibilità per due ordini di motivi: (1) carattere reiterativo dell'istanza, priva di elementi di novità rispetto a una precedente richiesta di revisione già ritenuta inammissibile (art. 641 cod. proc. pen.); (2) manifesta infondatezza dovuta alla genericità delle allegazioni, prive di riferimenti a fatti specifici diversamente ricostruiti che dimostrino un contrasto oggettivo tra i due giudicati. La Corte ha richiamato l'orientamento per cui la revisione è ammessa per correggere un errore nella ricostruzione dei fatti e non per contestare una diversa valutazione degli stessi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Consente una valutazione preliminare di ammissibilità della istanza di revisione, con possibilità di dichiararne l'inammissibilità de plano in caso di carenza dei requisiti processuali o di manifesta infondatezza; se non esclusa l'ammissibilità si procede con il decreto di citazione a giudizio (art. 636).
art. 641 cod. proc. pen.
Prevede che la riproposizione di una richiesta di revisione dopo un precedente rigetto è ammessa solo se fondata su elementi diversi rispetto alla precedente istanza; utilizzata per dichiarare l'istanza reiterativa e quindi inammissibile.
artt. 629, 630, 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen.
Riferimento ai requisiti formali e sostanziali dell'istanza di revisione che devono essere rispettati per l'ammissibilità; la Corte ha ritenuto assenti elementi nuovi e dettagliati richiesti da tali disposizioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, autorizzando la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende; applicato per imporre il pagamento di euro 3.000.
artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norme sostanziali in materia di stupefacenti per i reati contestati al ricorrente; forniscono il contesto della condanna originaria ma non sono state reinterpretate dalla Corte di cassazione nel rigetto della revisione.
Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022 (Frisullo)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la revisione è ammessa solo per emendare un errore nella ricostruzione del fatto e non per contestare differenze di valutazione del medesimo fatto; conferma il limite all'uso dello strumento revisorio.
Massime di principio
- Una istanza di revisione reiterata rispetto a una precedente già rigettata è inammissibile se non è fondata su elementi nuovi e specifici (art. 641 c.p.p.).
- La revisione per 'contrasto tra giudicati' richiede la dimostrazione di un concreto e oggettivo contrasto nei fatti accertati; non è sufficiente la mera divergenza di valutazione o conclusione giuridica tra sentenze.
- La procedura semplificata ex art. 634 c.p.p. permette alla Corte di dichiarare l'inammissibilità de plano quando i motivi appaiono manifestamente infondati o mancano i requisiti formali, senza che ciò costituisca violazione del diritto al contraddittorio se la questione è manifestamente priva di fondamento.
- È onere del ricorrente indicare in modo preciso i fatti diversamente accertati e come tali discrepanze incidano sulla sua posizione personale; allegazioni generiche o riferimenti a posizioni personali di altri imputati (es. il c.d. "gruppo di Andria") non sono sufficienti.
- In caso di inammissibilità, oltre alle spese processuali può essere disposta la condanna al versamento di una somma a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), quindi va valutato il rischio economico prima di riproporre revisioni infondate.
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