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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28923/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la sua richiesta di formazione di un unico cumulo delle pene (cumulo unitario) tra tre sentenze ritenute in continuazione, chiedendo l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per ridurre la pena complessiva da anni quarantacinque e mesi otto ad anni trenta. Sosteneva che, essendo i reati riconosciuti in continuazione (sentenze indicate nei punti 8, 10 e 11 dell'ordine di esecuzione), le pene dovevano essere computate in un unico cumulo unitario e che la Corte d'appello aveva motivato in modo apodittico. Denunciava inosservanza ed errata applicazione degli artt. 125 e 666 cod. proc. pen. e dell'art. 78 cod. pen., nonché vizio di motivazione, e richiamava giurisprudenza secondo la quale la continuazione impone il cumulo unitario quando i reati siano temporalmente prossimi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui, se un nuovo reato è commesso durante l'espiazione di una pena o dopo l'interruzione della sua esecuzione, si devono operare cumuli parziali successivi e applicare il criterio moderatore di cui all'art. 78 nell'ambito di ciascun cumulo parziale; invece il cumulo unitario è possibile solo quando tutte le pene si riferiscono a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione di una di esse. La Corte ha osservato che il ricorrente non ha indicato le date d'inizio di esecuzione delle pene e dei periodi di espiazione rilevanti, evidenziando che ciò è essenziale perché la pena non può precedere il reato (art. 657, comma 4, cod. proc. pen.). Ha inoltre ricordato che la continuazione è una fictio iuris e non sposta la data di commissione ai soli fini dell'esecuzione. Il ricorso è stato dunque respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali (ex art. 616).

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Criterio moderatore applicabile al cumulo delle pene: la Corte ha richiamato che il criterio si applica nell'ambito del singolo cumulo (o cumulo parziale) e non può essere esteso a un cumulo unitario quando parte delle pene sono il frutto di reati commessi dopo l'inizio dell'espiazione di altre pene.

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Principio che impedisce che la pena computata preceda la commissione del reato; impone al pubblico ministero di computare, al momento della determinazione della pena da eseguire, solo la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato. Fondamento della necessità di tener conto delle date di inizio esecuzione.

  • art. 137 cod. pen.

    Rilevanza della pluralità di reati ai fini dell'esecuzione: la continuazione è una fictio iuris e, pur attenuando il cumulo, non trasforma i reati in un unico fatto ai fini di ogni effetto esecutivo.

  • art. 81 cod. pen.

    Riguarda il concorso di reati; la Corte ha richiamato che la continuazione, pur incidendo sul trattamento delle pene, non elimina la necessità di rispettare le regole di fungibilità delle carcerazioni per i singoli reati.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dall'impugnante come violata; il giudice di legittimità non ha ritenuto fondata l'eccezione relativa a inosservanze procedurali in assenza della precisazione delle date d'inizio esecuzione.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata dal ricorrente (riguarda impugnazioni/ordinanze dell'esecuzione); la Corte ha giudicato infondate le censure relative all'applicazione di tale disposizione per le ragioni esposte sul cumulo parziale e sulle date di esecuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in base a questa disposizione.

Massime di principio

  • Il cumulo unitario con applicazione del criterio moderatore ex art. 78 è possibile solo quando tutte le pene si riferiscono a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione di una qualsiasi di esse; se vi è stato un nuovo reato durante o dopo l'espiazione, si procede con cumuli parziali successivi.
  • La mera declaratoria in esecuzione della continuazione tra più sentenze non sposta automaticamente le date di commissione ai fini dell'esecuzione: la continuazione è una "fictio iuris" e non trasforma la pluralità dei reati in un unico reato sotto ogni profilo esecutivo.
  • Per ottenere l'applicazione di un cumulo unitario occorre provare non solo le date di commissione dei reati ma anche le precise date d'inizio e fine delle esecuzioni/periodi di carcerazione rilevanti; senza tali elementi la doglianza è generica e destinata a fallire.
  • La pena non può precedere il reato (art. 657 comma 4 c.p.p.): nel calcolo esecutivo è vietato riconoscere un 'credito' di pena che trovi origine in periodi anteriori alla commissione del reato per il quale si determina l'esecuzione.
  • Nel caso di reati commessi durante l'espiazione di una pena o dopo l'interruzione della sua esecuzione, il criterio moderatore dell'art. 78 va applicato per ciascun cumulo parziale e la detrazione del presofferto deve essere effettuata di volta in volta.

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