Ordinanza n. 92/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento recante l'Informativa Antimafia Interdittiva emessa dalla Prefettura di Bologna - Area I^ O.S.P., avente Prot. Fasc. -OMISSIS- e Prot. Interno N. -OMISSIS-, adottata in data 20 marzo 2026 nei confronti della -OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, ed in particolare: del verbale del Gruppo Interforze Antimafia (G.I.A.) riunitosi nelle date del 23 settembre 2025, 20 gennaio 2026 e 27 febbraio 2026; delle note del Comando Provinciale dei Carabinieri; della nota della Questura di Bologna; delle note del G.I.C.O. e della Guardia di Finanza; della nota della Direzione Investigativa Antimafia; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Bologna il 20 marzo 2026, con i relativi atti istruttori e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'informativa antimafia interdittiva chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. Non ha contestato la veridicità fattuale dei singoli elementi indiziari valutati dalla Prefettura, ma la loro rilevanza quali indici sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa. Ha inoltre contestato il diniego di applicazione della misura di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 e ha dedotto, in sostanza, l'eccesso di potere nella valutazione complessiva del quadro indiziario.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris. In sede cautelare ha ritenuto che l'informativa antimafia implichi una valutazione discrezionale e prognostica della Prefettura sul pericolo di infiltrazione mafiosa, da svolgersi secondo il criterio del "più probabile che non", senza necessità di certezza penale, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, integrabili anche con dati di comune esperienza. Il Collegio ha rilevato che il diniego della misura ex art. 94-bis risultava ampiamente motivato in relazione al complessivo quadro istruttorio e che la situazione di strutturale e insanabile contiguità con ambienti della criminalità organizzata appariva, a un primo sommario esame, immune dal dedotto eccesso di potere. Le difese dell'impresa sono state giudicate generiche e non supportate da elementi probatori idonei a mettere in dubbio la ragionevolezza delle valutazioni prefettizie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; applicato per la decisione sull'istanza di sospensione dell'efficacia dell'informativa antimafia.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Prevede la misura di prevenzione collaborativa; il diniego prefettizio è stato ritenuto adeguatamente motivato anche in ragione del quadro indiziario complessivo e dell'assenza di occasionalità dei rischi infiltrativi.
d.lgs. n. 159/2011
Costituisce il quadro normativo dell'informazione antimafia interdittiva e della valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa.
Massime di principio
- L'informativa antimafia interdittiva si fonda su una valutazione discrezionale e prognostica dell'autorità prefettizia circa il pericolo che la criminalità organizzata condizioni le scelte e gli indirizzi dell'impresa destinataria.
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere accertato secondo il criterio probabilistico del "più probabile che non" e non secondo lo standard penalistico della certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
- La prognosi prefettizia può fondarsi su un quadro complessivo di indizi gravi, precisi e concordanti, integrato anche da dati di comune esperienza relativi ai fenomeni mafiosi.
- In sede cautelare, quando il diniego della misura ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 è ampiamente motivato sulla base del quadro istruttorio complessivo e della non occasionalità del rischio infiltrativo, la censura di eccesso di potere non presenta fumus sufficiente in assenza di elementi specifici e probatori offerti dall'impresa.
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