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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23989/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su due motivi principali: (1) vizi motivazionali e violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.), contestando che la Corte d'appello, riqualificando sei furti come tentativi, ha determinato la pena di base e le correlate maggiorazioni in modo tale da peggiorare la posizione del ricorrente rispetto al giudice di primo grado; (2) vizi motivazionali e violazione di legge con riguardo all'aumento per continuazione operato in appello, ritenuto maggiore rispetto a quello applicato in primo grado. Inoltre è rilevata la questione di procedibilità in relazione a modifiche legislative intervenute (d.lgs. n.150/2022 e disposizioni transitorie) che incidono sulla necessità della querela per taluni capi.

La decisione

La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 1, 3, 4 e 5 perché, per effetto della modifica normativa (d.lgs. n.150/2022 che ha mutato l'art. 624, comma 3 c.p.), i reati risultano procedibili a querela e la querela non risulta proposta; ha inoltre annullato la sentenza nella parte relativa al trattamento sanzionatorio per i restanti capi nei quali la querela era stata proposta e ha rinviato questa materia ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per la rideterminazione della pena e la regolamentazione delle spese. La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso in relazione alle questioni sollevate e ha richiamato le disposizioni transitorie (art. 85 del d.lgs. n.150/2022 come modificato dalla legge di conversione) che stabiliscono il decorso del termine per la presentazione della querela a partire dall'entrata in vigore della modifica, se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: il ricorrente lamenta che la riforma operata in appello abbia peggiorato la sua posizione sanzionatoria; la Corte valuta la questione nel quadro della legittimità dell'impugnazione.

  • art. 624, comma 3 cod. pen. (modificato dal d.lgs. n.150/2022)

    La modifica ha reso determinati reati di furto procedibili a querela di parte; per i capi oggetto della sentenza la querela non è stata proposta, pertanto l'azione penale non può proseguire e la sentenza va annullata senza rinvio per difetto di querela.

  • art. 85 d.lgs. n.150/2022 (disposizioni transitorie)

    "Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"

    La Corte applica la disciplina transitoria per stabilire il termine per la proposizione della querela; questo rende rilevante l'assenza di querela anche per fatti commessi anteriormente alla modifica.

  • d.l. n.162/2022, convertito con legge n.199/2022

    Norme di conversione/modifica richiamate in relazione alle disposizioni transitorie e all'operatività delle nuove regole di procedibilità.

  • art. 625, comma secondo c.p. (richiamato nelle valutazioni sulle pene edittali)

    Ricondotto nel contesto della determinazione delle pene edittali di riferimento; cita il minimo edittale rilevante per il confronto tra primo e secondo grado.

Massime di principio

  • Se una norma successiva rende un reato procedibile solo a querela e la querela non è stata proposta, l'azione penale per quei capi deve essere estinta e la sentenza annullata senza rinvio per tali capi.
  • Le disposizioni transitorie possono far decorrere il termine per la querela dalla data di entrata in vigore della modifica se la persona offesa aveva già notizia del fatto; controllare sempre la sussistenza e i tempi della querela dopo modifiche legislative.
  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) impedisce che, con l'appello del solo ministero o per interventi del giudice d'appello, la posizione dell'imputato peggiori rispetto al primo grado; ogni riformulazione della fattispecie o ricalcolo della pena deve evitare peggioramenti non consentiti.
  • Quando l'appello o la riforma in secondo grado incidono sul quadro sanzionatorio (es. diversa qualificazione del fatto, diversa valutazione della continuazione), è necessario verificare la legittimità delle maggiorazioni e la correttezza del punto di partenza della determinazione della pena.
  • In presenza di modifiche normative rilevanti per la procedibilità, è opportuno sollevare immediatamente la questione e verificare l'ammissibilità dell'impugnazione e le conseguenze sui singoli capi, tenendo conto della giurisprudenza sulla materia.

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