Sentenza n. 6496/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 18 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali estere. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza fornire elementi idonei a giustificare il mancato provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che l’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, impone l’adozione del provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data del ricorso, il Ministero è stato ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il provvedimento dovrà esaminare specificamente il percorso di studi e i titoli conseguiti nell’altro Stato membro, valutandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa. Il TAR ha richiamato l’obbligo di considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, di verificare durata, livello e qualità della formazione e, ove necessario, di valutare l’equipollenza disponendo misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di accertata inerzia, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di disporre, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, incidendo sulla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
Richiede una valutazione sostanziale della formazione e delle competenze acquisite nello Stato membro d’origine e consente, ove necessario, l’imposizione di misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Prevede la possibilità di adottare misure compensative, ove necessarie per colmare differenze formative rilevanti ai fini del riconoscimento.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha disposto la denominazione del Ministero dell’Istruzione quale Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Quando l’autorità competente non conclude entro quattro mesi il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, decorrenti dalla presentazione della documentazione completa, si configura il silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l’amministrazione deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dall’interessato, verificando durata, livello e qualità della formazione, anche se svolta a tempo parziale.
- La valutazione della qualifica conseguita in un altro Stato membro deve essere sostanziale e comparativa: l’autorità competente deve verificare se le conoscenze, le qualifiche e l’esperienza professionale soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste nello Stato ospitante.
- Qualora emergano differenze formative rilevanti, l’amministrazione non può limitarsi a negare il riconoscimento, ma deve valutare l’equipollenza e, se necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate.
- In caso di accertato silenzio-inadempimento, il giudice può fissare un termine per la conclusione del procedimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine qualora l’amministrazione rimanga inerte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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