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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28336/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il soggetto condannato aveva chiesto una misura alternativa alla detenzione, in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale, a seguito della sospensione dell'ordine di esecuzione disposta dal pubblico ministero. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza ritenendo compatibile con la residua pericolosità sociale la detenzione domiciliare; il tribunale di sorveglianza, investito dell'opposizione, aveva rigettato anche l'eccezione di incompetenza territoriale. Nel ricorso per cassazione si deduceva violazione degli artt. 677 e 656, comma 6, c.p.p., sostenendo che la deroga alla regola generale di competenza territoriale opererebbe solo quando l'interessato non sia detenuto o internato e che, sopravvenuti gli arresti domiciliari presso la residenza dell'interessato, la competenza dovesse radicarsi presso il tribunale del locus custodiae e non presso quello di Brescia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l'eccezione di incompetenza territoriale, ma l'ha considerata infondata nel merito: nel caso di istanza di misura alternativa proposta a seguito di sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 6, c.p.p., la competenza appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione. Ha inoltre affermato che tale competenza, una volta radicata al momento della richiesta, resta ferma per perpetuatio jurisdictionis nonostante successivi mutamenti della situazione custodiale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, c.p.p.

    disciplina la sospensione dell'ordine di esecuzione e la comunicazione al condannato e al difensore della possibilità di chiedere misure alternative alla detenzione.

  • art. 656, comma 6, c.p.p.

    stabilisce che l'istanza per le misure alternative, presentata al pubblico ministero, va trasmessa al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione; la regola è speciale rispetto all'art. 677 c.p.p.

  • art. 677 c.p.p.

    contiene la regola generale di competenza territoriale del tribunale di sorveglianza, derogata dalla disciplina speciale dell'art. 656, comma 6, c.p.p. nei casi di sospensione dell'esecuzione.

  • art. 21, comma 2, c.p.p.

    l'eccezione di incompetenza per territorio nel procedimento di sorveglianza deve essere proposta tempestivamente, entro la fase di controllo della costituzione delle parti.

  • art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354

    richiamato come misura alternativa ritenuta dal giudice di sorveglianza compatibile con la residua pericolosità sociale.

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    richiamato tra le misure alternative richiedibili dopo la sospensione dell'esecuzione.

  • art. 50, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354

    richiamato tra le misure alternative richiedibili dopo la sospensione dell'esecuzione.

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato tra i benefici/alternative richiedibili nella fase esecutiva.

  • art. 90 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato in relazione alla sospensione dell'esecuzione della pena prevista dal testo unico stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza l'eccezione di incompetenza per territorio soggiace alla regola generale di tempestività prevista dall'art. 21, comma 2, c.p.p., e va proposta nella fase di controllo della costituzione delle parti.
  • Quando l'istanza di misura alternativa è proposta dopo la sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 6, c.p.p., la competenza territoriale del tribunale di sorveglianza si radica nel luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, trattandosi di criterio speciale rispetto a quello generale dell'art. 677 c.p.p.
  • La sopravvenienza di un mutamento della situazione custodiale del condannato dopo la presentazione della richiesta non sposta la competenza già radicata, operando il principio di perpetuatio jurisdictionis.
  • In materia di sorveglianza, la regola di competenza territoriale va distinta dalla competenza funzionale: la prima è soggetta al regime ordinario delle eccezioni di incompetenza e alle preclusioni processuali, la seconda attiene alla materia attribuita dalla legge al giudice specializzato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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