Cassazione Penale, Sentenza n. 3447/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano (riesame ex art. 309 c.p.p.) che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente censurava: 1) vizi di motivazione e manifesta illogicità sulla gravità degli indizi ex art. 273 c.p.p., sostenendo che la conclusione della responsabilità si fondava su conversazioni criptiche tra terzi e non provava la consapevolezza che la cocaina fosse nascosta negli pneumatici; la difesa produceva documentazione (bolle di accompagnamento) per dimostrare il trasporto effettivo degli pneumatici; 2) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura, richiamando il principio secondo cui il pericolo di reiterazione deve consistere in "alta probabilità" di commissione di reati della stessa specie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e per essere declinato in fatto. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di merito, che aveva fatto leva principalmente sulle intercettazioni (lette in modo sinottico) e sugli elementi indiziari che indicavano il ruolo attivo del Papasidero nell'organizzazione e trasferimento della cocaina (gestione del carico, comunicazioni con i destinatari, preoccupazione per appropriazioni da parte di terzi, coinvolgimento del figlio quale corriere). La Corte ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità, che non consente la rivalutazione completa degli elementi di fatto e della valutazione delle esigenze cautelari fatta dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, art.73, comma 1, capo 23
Norma che disciplina i delitti connessi agli stupefacenti; il fatto imputato (trasferimento di cocaina) è stato qualificato alla luce di questa disposizione.
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato: il Tribunale ha ritenuto il Papasidero concorrente nell'evento criminoso per aver organizzato/gestito il trasferimento del carico.
art. 273 cod. proc. pen.
Criterio della gravità degli indizi richiesto per le misure cautelari: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle esigenze cautelari fondata sugli elementi indiziari raccolti, anche se acquisiti tramite conversazioni con linguaggio criptico purché leggibili sinotticamente.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); dal testo emerge che la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a dimostrare l'illogicità della decisione di merito.
art. 275 cod. proc. pen.
Ulteriore norma del capo relativo alle misure cautelari citata nella doglianza; la Corte ha confermato che la motivazione del giudice di merito sul pericolo di reiterazione era congrua e non viziata.
art. 309 cod. proc. pen.
Competenza del Tribunale in sede di riesame: il provvedimento impugnato era un'ordinanza di riesame confermata dal Tribunale di Milano; la Cassazione ha limitato il proprio controllo ai profili di legittimità e logicità della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per atti processuali inammissibili o manifestamente infondati: applicata dalla Corte con condanna al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte costituzionale, sent. n.186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nell'origine della causa di inammissibilità, per giustificare la condanna alle spese.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (principio richiamato)
"nell'alta probabilità che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie"
Principio secondo cui il pericolo di reiterazione richiede un grado elevato di probabilità; la Corte però sottolinea che l'accertamento qualitativo del pericolo resta competenza del giudice di merito e non è rimesso a pieno sindacato in Cassazione se la motivazione appare congrua.
Massime di principio
- Le intercettazioni, anche se con linguaggio criptico, possono costituire base indiziaria valida se lette sinotticamente e con congrua motivazione che colleghi i contenuti al fatto contestato.
- La valutazione della gravità degli indizi e dell'adeguatezza della misura cautelare spetta primariamente al giudice di merito; la Corte di legittimità controlla la correttezza giuridica e l'assenza di illogicità manifesta nella motivazione, non la rivalutazione completa dei fatti.
- La presenza di rapporti stabili o ruoli organizzativi in canali di narcotraffico (gestione del carico, rapporti fiduciari, partecipazione abituale) giustifica la qualificazione della condotta come non occasionale e puo' sostenere il pericolo di reiterazione.
- Le censure generiche e meramente ricostruttive, prive di puntuali riferimenti a specifici vizi logici o giuridici nell'atto impugnato, sono spesso dichiarate inammissibili.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o generico, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a contributi alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, le doglianze devono essere articolate e specifiche per evitare sanzioni.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare fondata su intercettazioni, la difesa deve indicare in modo preciso le contraddizioni, le lacune probatorie o gli elementi che rendono illogica la lettura sinottica operata dal giudice di merito.
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