Cassazione Civile, Ordinanza n. 10509/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ex dirigente di ENEL aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta su somme percepite alla cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al TFR, sostenendo che una parte di tali somme derivasse da un fondo di previdenza integrativa aziendale (PIA, poi FONDENEL) avente natura assicurativa/previdenziale e che, quindi, il relativo rendimento dovesse essere tassato con l’aliquota del 12,50% prevista per i rendimenti di polizze vita o, comunque, per il rendimento netto imputabile alla gestione del capitale accantonato sul mercato. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda, ma la Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, ha accolto l’appello dell’Ufficio e negato il rimborso. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha articolato cinque motivi: (1) violazione di norme processuali e sostanziali per avere la CTR applicato in modo errato il precedente di cassazione e delle Sezioni Unite e per non aver valorizzato le prove documentali; (2) motivazione apparente e omessa pronuncia circa i capitali accantonati nel periodo PIA e quelli FONDENEL; (3) omessa pronuncia sulla domanda di rimborso riferita alla maggiore imposta applicata al presunto rendimento FONDENEL e alla certificazione che indicava investimenti sul mercato obbligazionario; (4) omesso esame di fatti decisivi, tra cui l’autonomia patrimoniale del FONDENEL e il preteso rendimento quantificato; (5) violazione del giudicato interno per non avere considerato una precedente statuizione sul rendimento FONDENEL. L’Agenzia ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, rilevando che il giudice di rinvio si era conformato al principio di diritto già enunciato in tema di fondi previdenziali integrativi e che, nel caso concreto, la documentazione prodotta dal contribuente non dimostrava un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, ma solo un calcolo attuariale o una generica certificazione priva di valenza probatoria specifica. La Corte ha quindi confermato il diniego del rimborso IRPEF e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla fase di rinvio e all’asserita violazione delle regole che disciplinano il giudizio conseguente alla cassazione con rinvio.
art. 384 c.p.c.
Richiamato per dedurre la violazione del principio di diritto vincolante nel giudizio di rinvio.
artt. 392 ss. c.p.c.
Richiamati dal ricorrente in tema di riassunzione e prosecuzione del giudizio dopo cassazione con rinvio.
art. 1362 c.c.
Richiamato per censurare l’interpretazione delle disposizioni e della documentazione contrattuale relative al fondo previdenziale.
art. 1363 c.c.
Richiamato per la lettura sistematica delle clausole e degli accordi sul fondo.
art. 2729 c.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle presunzioni e degli elementi indiziari offerti a prova del rendimento.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove offerte dalle parti.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia su domande e questioni decisive.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per lamentare motivazione apparente o mancante.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per censurare l’obbligo di motivazione della sentenza.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere un’erronea distribuzione dell’onere della prova in ordine alla dimostrazione del rendimento del fondo.
art. 329 c.p.c.
Richiamato per dedurre l’acquiescenza su un fatto non impugnato.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per la formazione del giudicato interno.
art. 2909 c.c.
Richiamato per l’efficacia del giudicato sostanziale.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Utilizzato come norma di riferimento per articolare i diversi motivi di ricorso per cassazione.
art. 16 TUIR
Richiamato nel quadro del regime di tassazione separata delle prestazioni previdenziali in capitale.
art. 17 TUIR
Richiamato per il regime di tassazione separata degli importi maturati dal 1 gennaio 2001.
art. 13 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tassazione agevolata delle prestazioni derivanti da previdenza complementare.
art. 1 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Richiamato in combinazione con la disciplina fiscale invocata dal contribuente.
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
Richiamato come base della ritenuta del 12,50% sulle somme qualificabili come rendimento netto del fondo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per la regolazione del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nei fondi di previdenza complementare aziendale anteriori alla riforma del 2004, la prestazione erogata in forma capitale va distinta tra quota riferibile alla sorte capitale accantonata e quota riferibile al rendimento netto effettivamente maturato per investimento del capitale sul mercato; solo quest’ultima può beneficiare dell’aliquota del 12,50%.
- Il "rendimento" fiscalmente rilevante non coincide con qualsiasi incremento contabile della prestazione, ma richiede la prova di un effettivo impiego del capitale accantonato in operazioni di mercato; sono invece irrilevanti i meri calcoli attuariali o le differenze determinate da sistemi di capitalizzazione interna.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma conserva il potere-dovere di valutare i fatti e la prova; la censura è infondata quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Le certificazioni aziendali generiche, prive di indicazioni sui criteri di calcolo del rendimento e sulla specifica investitura sul mercato delle somme accantonate, non sono di per sé idonee a dimostrare il diritto del contribuente all’aliquota agevolata del 12,50%.
- L’eventuale natura autonoma del fondo o la mera indicazione di un rendimento non bastano: occorre dimostrare che il rendimento derivi proprio dalla gestione sul mercato del capitale accantonato riferibile alla posizione individuale del lavoratore.
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