Sentenza n. 540/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA - del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico fisici con cui è stata decretata la non idoneità del ricorrente nel Concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al 28° corso biennale (2025/2027) per n. 266 Allievi Marescialli della Marina Militare, per la seguente motivazione, 22 Microcitemia costituzionale con valori di Hb inferiori ai limiti (10,2 g/dl) con lievi note di emolisi, codice 22 della Direttiva Tecnica del 04.06.2024 AV EI 3. Provvedimento notificato il 09.07.2025. - del presupposto, non noto, verbale degli accertamenti psico fisici, limitatamente agli esami diagnostici afferenti l'infermità, causa di non idoneità oggetto del presente ricorso; - della graduatoria finale di merito relativa al concorso in oggetto, non ancora pubblicata, limitatamente alla parte in cui non contempla nel novero dei vincitori l'odierno ricorrente. - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non noti, lesivi dell'interesse del ricorrente e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere riammesso al concorso in oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica nel concorso per l’ammissione al 28° corso biennale per allievi marescialli della Marina Militare, fondato su microcitemia costituzionale con valori di emoglobina inferiori ai limiti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti psico-fisici, notificato il 9 luglio 2025, con cui era stata dichiarata non idonea al concorso per la ritenuta sussistenza di microcitemia costituzionale con valori di emoglobina pari a 10,2 g/dl e lievi segni di emolisi, ricondotta al codice 22 della Direttiva Tecnica del 4 giugno 2024 AV EI 3. Sono stati impugnati anche il verbale degli accertamenti psico-fisici, limitatamente agli esami diagnostici relativi all’infermità, la graduatoria finale nella parte eventualmente lesiva e gli atti presupposti e consequenziali. La ricorrente ha chiesto altresì di essere riammessa al concorso. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione, affidata alla Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare. L’organo verificatore ha accertato la sussistenza di anemia microcitica con valori di emoglobina inferiori ai limiti (11 g/dL) e segni di emolisi, inquadrabile nel codice 22 della disciplina tecnica e non compatibile con il reclutamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la difesa della ricorrente, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026, ha dichiarato che non persisteva l’interesse alla decisione. Il giudice ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha instaurato, precisando che, quando la parte dichiara di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento prima della decisione nel merito, il giudice non può procedere all’esame sostanziale degli atti impugnati. Non è stata quindi adottata una decisione di merito sulla legittimità del giudizio di non idoneità, nonostante l’esito della verificazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. Le spese della verificazione, ritenute congrue nella misura di 500 euro, sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, anche in camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l’interesse della parte alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Impone l’oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento, nei presupposti indicati dal giudice.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Rileva ai fini della tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Costituisce ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento disposto.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il venir meno dell’interesse del ricorrente alla pronuncia di annullamento, dichiarato prima della decisione nel merito, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In applicazione del principio della domanda, il giudice amministrativo non può esaminare nel merito la legittimità dell’atto impugnato quando la parte che ha instaurato il giudizio dichiara di non avere più interesse alla decisione.
- La definizione del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce al giudice di porre le spese di una verificazione a carico della parte che l’ha resa necessaria, anche quando le spese di lite siano compensate.
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