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Sentenza

Sentenza n. 14000/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento recante il giudizio di non abilitazione scientifica per l'accesso al ruolo dei professori universitari di prima fascia per il settore concorsuale 06/E1 “CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE” di cui al decreto direttoriale n. 553/2021 come rettificato dal d.d. 589/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca; - dello stesso verbale di non abilitazione e dell'elenco di estremi sconosciuti degli abilitati nella parte in cui non comprende il ricorrente; - di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione; - del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n.222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art.16 della legge 30 dicembre 2010, n.240”; - decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2016 n. 120 concernente “regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b), c) della legge 30 dicembre 2010, n.240 e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.95”; - del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2018 n. 589 recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n.120”; - ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione del ricorrente del decreto direttoriale 553/2021 come rettificato dal d.d. 589/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Giustizia amministrativa202400482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/E1, unitamente agli atti della relativa procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il giudizio unanime di non abilitazione, deducendo carenza, insufficienza, contraddittorietà, illogicità e apoditticità della motivazione. In particolare, ha sostenuto che la Commissione avesse irragionevolmente svalutato una produzione scientifica comprendente tredici pubblicazioni collocate nei quartili Q1 e Q2, limitandosi a una valutazione formale della collocazione editoriale senza esaminare adeguatamente il contenuto dei lavori. La Commissione aveva fondato il giudizio negativo sull'apporto individuale ritenuto scarsamente rilevante, poiché il candidato risultava primo o ultimo autore soltanto in cinque lavori su sedici, sulla collocazione editoriale ritenuta non adeguata, con sei pubblicazioni in Q1, sette in Q2 e tre in Q3, nonché sulla qualità scientifica, sul rigore metodologico e sull'originalità, rilevando la frammentazione della produzione in tredici tematiche diverse senza una linea di ricerca prevalente e senza una chiara leadership scientifica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che i giudizi della Commissione nell'abilitazione scientifica nazionale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili nei limiti dell'attendibilità, dell'esattezza, della non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione. Tuttavia, la disciplina dell'abilitazione impone il rispetto dei parametri normativi e regolamentari e una motivazione adeguata, trasparente e coerente. Nel caso concreto, il giudizio collegiale e i cinque giudizi individuali sono stati ritenuti ampi, accurati e non meramente ripetitivi. La Commissione ha applicato i criteri relativi all'apporto individuale, alla qualità della produzione e alla collocazione editoriale. È stata ritenuta ragionevole la valutazione dell'apporto individuale attraverso l'ordine degli autori, in assenza di una diversa specificazione documentata del contributo del candidato, secondo la prassi accademica che attribuisce rilievo alla posizione di primo, ultimo o corresponding author. È stata inoltre ritenuta non irragionevole la valutazione della collocazione editoriale e della qualità complessiva delle pubblicazioni, anche in relazione alla frammentazione tematica e alla mancata dimostrazione di una posizione di riconosciuta leadership internazionale, particolarmente rilevante per l'accesso alla prima fascia. Il giudizio negativo è stato quindi ritenuto fondato sul mancato soddisfacimento cumulativo di più criteri regolamentari e immune dai vizi denunciati. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    La disciplina legislativa dell'abilitazione scientifica nazionale definisce il quadro per l'accesso al ruolo dei professori universitari e per la successiva chiamata ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.

  • art. 18 l. 240/2010

    Richiamato quale procedimento successivo al conseguimento dell'abilitazione per il conferimento degli incarichi di docenza.

  • d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95

    Regolamento recante modifiche alla disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale; è richiamato, in particolare, per la definizione dei titoli individuati dalla Commissione.

  • art. 4 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.

    I criteri di valutazione delle pubblicazioni devono essere considerati dalla Commissione e concorrono cumulativamente alla valutazione della maturità scientifica del candidato.

  • art. 6 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    1. La Commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell'allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 5; b) presentano, ai sensi dell'articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all'allegato B

    L'abilitazione richiede il possesso cumulativo dei requisiti relativi all'impatto della produzione scientifica, ai titoli e alla qualità elevata delle pubblicazioni.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95

    Richiamato con riferimento ai titoli individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione.

Massime di principio

  • I giudizi della Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo limitatamente all'attendibilità, all'esattezza e alla non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'organo tecnico.
  • Nel procedimento di abilitazione scientifica nazionale la Commissione deve applicare e motivare il giudizio alla luce dei criteri regolamentari relativi, tra l'altro, all'apporto individuale nei lavori collettanei, alla qualità scientifica, al rigore metodologico, all'originalità e alla collocazione editoriale; il mancato soddisfacimento di una pluralità di tali criteri può legittimamente fondare il diniego.
  • In assenza di una specificazione documentata del contributo individuale in pubblicazioni collettanee, la Commissione può desumerlo dall'ordine degli autori e dalla posizione di primo, ultimo o corresponding author, valorizzando la prassi accademica riconosciuta dalla comunità scientifica.
  • La collocazione editoriale delle pubblicazioni costituisce un criterio legittimo di valutazione della maturità scientifica, ma deve essere considerata insieme agli altri parametri previsti dalla disciplina, senza trasformarsi nell'unico elemento della valutazione.
  • Per l'abilitazione alla prima fascia, la Commissione può attribuire rilievo alla dimostrazione di una posizione di riconosciuta leadership scientifica e di una linea di ricerca sufficientemente definita, anche in rapporto alla dimensione internazionale richiesta dal livello della funzione.
  • L'accoglimento di censure relative al giudizio di abilitazione scientifica nazionale, ove fondato su vizi della valutazione o della motivazione, comporta la riedizione del procedimento e non attribuisce direttamente al candidato il titolo abilitante.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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