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Sentenza

Sentenza n. 185/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del diniego in data 27 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0049764 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012. - Per l’accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19. - Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009. - Per dichiarare l'obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente. - Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza e del diniego” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, - Per l’annullamento di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202202053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autotutela relativo al ricalcolo dei prelievi supplementari sulle quote latte per le annate 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, nonché silenzio sull’istanza di autotutela relativa alle annate dal 1995/1996 al 2003/2004

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (azienda agricola)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego AGEA del 27 giugno 2022, chiedendo il ricalcolo dei prelievi supplementari alla luce delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19, nonché l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di autotutela del 31 dicembre 2019. Ha dedotto la violazione dell’art. 1, commi 533 e 538, della legge n. 228/2012, degli artt. 2, 7 e 21-nonies della legge n. 241/1990, dei principi di legalità, buona fede, buon andamento, legittimo affidamento, parità di trattamento, leale cooperazione ed effettività del diritto dell’Unione, nonché del principio di disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con il diritto unionale. Ha sostenuto che le pronunce della Corte di giustizia imponessero ad AGEA di ricalcolare i prelievi, che il giudicato formatosi sugli atti impositivi non impedisse il riesame in autotutela e che l’amministrazione dovesse rispettare eventuali precedenti interventi favorevoli in casi analoghi. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla riscossione dei prelievi. Per le annate 2003/2004 e 2007/2008, tuttavia, erano intervenute pronunce giurisdizionali favorevoli alla ricorrente che avevano annullato gli atti presupposti; per le annate 2005/2006 e 2006/2007, invece, gli atti impositivi erano divenuti inoppugnabili per effetto, rispettivamente, della perenzione del giudizio e dell’inammissibilità dell’appello contro la sentenza di rigetto. Quanto alle annualità dal 1995/1996 al 2002/2003, non era stata provata l’impugnazione degli atti di prelievo.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Per le annate 2003/2004 e 2007/2008 ha rilevato l’esistenza di giudicati di annullamento degli atti di imputazione del prelievo presupposto. Da tali giudicati deriva l’obbligo di AGEA di procedere alla complessiva rideterminazione dei meccanismi di compensazione e di calcolo del prelievo, con conseguente caducazione degli atti della relativa serie procedimentale. Per le annate 2005/2006 e 2006/2007 il ricorso è stato respinto: il consolidamento degli atti impositivi impedisce di rimetterne in discussione il merito, anche sotto il profilo della violazione del diritto dell’Unione. Le sopravvenute sentenze della Corte di giustizia attribuiscono al privato la facoltà di sollecitare l’autotutela, ma non configurano un obbligo di ricalcolo quando il rapporto sia coperto da giudicato o da inoppugnabilità; l’intervento in autotutela resta una facoltà dell’amministrazione, anche se AGEA abbia deciso di esaminare l’istanza e l’abbia respinta. Per le annate dal 1995/1996 al 2002/2003 il ricorso è stato respinto perché non risultava provata l’impugnazione degli atti presupposti, ritenuti quindi inoppugnabili. Il TAR ha inoltre affermato che la violazione del diritto unionale determina, in linea generale, annullabilità e non nullità dell’atto, sicché non può essere fatta valere quando l’atto sia coperto da giudicato, ferma la possibilità di valutare l’autotutela e le eventuali conseguenze risarcitorie. La domanda risarcitoria non è stata accolta. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 533, 537, 538 e 539, l. 228/2012

    La disciplina consente al debitore di contestare la pretesa iscritta a ruolo e impone all’ente creditore di esaminare la dichiarazione; nel caso concreto AGEA ha adottato il diniego impugnato ai sensi di tale procedura.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’autotutela non costituisce, in presenza di un atto divenuto inoppugnabile o coperto da giudicato, un obbligo generalizzato di ricalcolo, ma una facoltà rimessa alla valutazione dell’amministrazione.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; l’obbligo è stato riconosciuto, nella sostanza, con riferimento alla necessaria rideterminazione conseguente ai giudicati favorevoli sulle annate 2003/2004 e 2007/2008.

  • art. 8-ter l. 33/2009

    È richiamato con riferimento all’iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AGEA.

  • art. 1, comma 8, d.l. 43/1999

    La disciplina della compensazione nazionale prevista dalla norma, applicabile fino alla campagna 2002/2003, è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione secondo la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-348/18.

  • art. 1, comma 5, d.l. 8/2000

    La disciplina della compensazione nazionale prevista dalla norma è stata inclusa nel contrasto con il diritto dell’Unione accertato nella causa C-348/18.

  • art. 9, comma 3, d.l. 49/2003

    La disciplina nazionale sul rimborso del prelievo in eccesso è stata ritenuta incompatibile con la disciplina unionale per le campagne interessate, fino all’annata 2007/2008.

  • art. 2, par. 1, comma 2, Reg. CEE n. 3950/1992

    È il parametro unionale rispetto al quale la Corte di giustizia ha dichiarato incompatibile il meccanismo italiano della compensazione nazionale.

  • art. 2, par. 4, Reg. CEE n. 3950/1992

    È richiamato quale parametro unionale del rimborso del prelievo in eccesso per le campagne fino al 2003/2004.

  • art. 9, par. 1, Reg. CE n. 1392/2001

    La disposizione, in combinato con l’art. 2, par. 4, del Reg. CEE n. 3950/1992, è stata posta dalla Corte di giustizia a confronto con la disciplina nazionale sul rimborso del prelievo.

  • art. 13, par. 1-b, Reg. CE n. 1788/2003

    Costituisce, insieme all’art. 16 del Reg. CE n. 595/2004, il parametro unionale del rimborso del prelievo in eccesso per le campagne dal 2004/2005 al 2007/2008.

  • art. 16, par. 1, Reg. CE n. 595/2004

    La disposizione attuativa del rimborso del prelievo in eccesso è stata ritenuta incompatibile con la disciplina nazionale, nella versione applicabile fino alla campagna 2006/2007.

  • art. 4, par. 3, TUE

    È richiamato quale fondamento del principio di leale cooperazione tra Stati membri e Unione europea.

  • art. 40, n. 3, secondo comma, Trattato CE

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di parità di trattamento nella ripartizione del prelievo.

Massime di principio

  • La disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione impone all’amministrazione di ricalcolare i debiti amministrativi ancora rivedibili; tuttavia, tale obbligo non consente di rimettere in discussione situazioni definite da giudicato o da inoppugnabilità dell’atto presupposto.
  • La violazione del diritto dell’Unione da parte di un provvedimento amministrativo rileva, di regola, come vizio di annullabilità e non di nullità; pertanto, il vizio non può essere fatto valere quando l’atto sia coperto da giudicato, restando salva la valutazione dell’autotutela e delle eventuali responsabilità risarcitorie.
  • Quando un giudicato abbia annullato l’atto impositivo presupposto, l’amministrazione è tenuta a rieditare l’attività di calcolo e compensazione conformandosi al giudicato; tale obbligo comporta la caducazione degli atti consequenziali della relativa serie procedimentale.
  • La sopravvenienza di una sentenza della Corte di giustizia che accerti l’incompatibilità della disciplina nazionale attribuisce al privato il potere di sollecitare l’autotutela, ma non impone automaticamente all’amministrazione di annullare o ricalcolare un prelievo divenuto definitivo.
  • L’esercizio dell’autotutela su un atto impositivo coperto da giudicato o inoppugnabilità rimane una facoltà dell’amministrazione: anche dopo l’esame dell’istanza e il suo rigetto, il privato non può utilizzare l’impugnazione del diniego per riaprire il merito dell’atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaRevoca e recupero dei contributiAutotutelaGiudizio di ottemperanza
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del poterePrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimo affidamento

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