Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4339/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di rigetto/rifiuto della domanda di rilascio del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro (prot. nr. 125) emesso dall’Ambasciata d’Italia a Pristina.

Giustizia amministrativa202503528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Pristina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato nel settore dell'edilizia. Il provvedimento era motivato dall'assenza di documentazione attestante qualifiche professionali o esperienze lavorative nel settore e dal conseguente asserito rischio migratorio. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e l'irragionevolezza della valutazione amministrativa sul rischio migratorio, considerando che i cittadini kosovari, dal 1° gennaio 2024, possono entrare nell'Unione europea per soggiorni di breve durata senza visto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto dovuto il preavviso di rigetto, poiché alla data del provvedimento, 11 novembre 2024, non erano ancora operative le innovazioni introdotte dal d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, divenute applicabili solo dal 5 febbraio 2025. Ha inoltre ritenuto irragionevole la motivazione relativa all'incompetenza professionale e al rischio migratorio: alla luce della liberalizzazione dei visti di breve durata per i cittadini kosovari dal 1° gennaio 2024, l'interessato non avrebbe avuto necessità di procurarsi un visto di lavoro per entrare in Italia e poi soggiornarvi illegalmente. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto era dovuto nel procedimento, in base alla disciplina ratione temporis applicabile, non essendo ancora operative alla data del diniego le innovazioni introdotte dal d.l. 145/2024.

  • art. 1 d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024

    Le innovazioni normative richiamate sono divenute operative soltanto dal 5 febbraio 2025 e non erano quindi applicabili al diniego dell'11 novembre 2024.

  • Regolamento (UE) 2023/850

    Dal 1° gennaio 2024 i cittadini kosovari possono entrare nel territorio dell'Unione europea per soggiorni di breve durata senza visto; tale circostanza è stata valorizzata per escludere l'irragionevolezza della valutazione del rischio migratorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati come fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso, quando la disciplina applicabile ratione temporis lo prevede, l'Amministrazione deve comunicare il preavviso di rigetto prima di adottare il diniego; l'omissione integra un vizio procedimentale rilevante ai fini dell'annullamento.
  • La valutazione del rischio migratorio deve essere logicamente coerente con le concrete modalità di ingresso consentite al cittadino straniero: se questi può entrare regolarmente nello spazio europeo per soggiorni di breve durata senza visto, non è ragionevole fondare il rischio di ingresso o permanenza irregolare sulla mera richiesta di un visto di lavoro, senza ulteriori elementi specifici.
  • Le modifiche normative che incidono sugli adempimenti procedimentali si applicano ai procedimenti secondo la loro specifica decorrenza operativa; non possono essere retroattivamente utilizzate per escludere un adempimento dovuto al momento dell'adozione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.