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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 893/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per ricettazione di un assegno rubato. I motivi principali sono: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, poiché la vicenda si sarebbe svolta a Roma (conto acceso, furto e presumibile ricezione dell'assegno); 2) nullità della prova del dolo per ricezione, sostenendo che la denuncia di furto intervenne dopo la ricettazione e che mancavano elementi per ritenere la consapevolezza dell'illiceità; 3) errato diniego della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, non potendosi valutare la tenuità solo sul valore economico; 4) errato diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 c.p., poiché l'assegno non sarebbe andato a buon fine e non avrebbe arrecato danno patrimoniale.

La decisione

Il ricorso è respinto. La Corte di Cassazione ha ritenuto: 1) correttamente applicato il principio che la ricettazione è reato istantaneo che si consuma al momento della ricezione della cosa; in assenza di elementi oggettivi sul luogo di ricezione, e non potendosi attribuire valore decisivo alle sole dichiarazioni dell'imputato, è stato fatto ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p. (residenza dell'imputato, Milano); 2) la sussistenza del dolo è stata comprovata dalle difese contraddittorie e dalla mancata plausibile giustificazione del possesso del titolo; la denuncia di furto posteriore non esclude che il furto sia avvenuto anteriormente alla ricezione; 3) l'attenuante della particolare tenuità è stata esclusa: il valore del bene (€2200) non è minimale e, se il valore non è particolarmente lieve, la tenuità va esclusa; inoltre la recidiva specifica per reati di ricettazione ha inciso sulla valutazione negativa della personalità; 4) l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 è stata esclusa anche perché l'assegno, pur bloccato, ha valore determinato dalla somma indicata sul titolo e tale valore non risulta di minima entità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Criterio ordinario di determinazione della competenza territoriale; il ricorso sostenne che andava applicato perché gli atti si sarebbero svolti a Roma, ma la Corte ha richiamato che per reati istantanei va individuato il luogo di ricezione della cosa

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Applicato come criterio suppletivo per determinare la competenza territoriale quando mancano elementi oggettivi sul luogo di ricezione; individuata la competenza nel luogo di residenza dell'imputato (Milano)

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per valutare la particolare tenuità del fatto: la lieve consistenza economica del bene e gli ulteriori elementi (oggettivi e soggettivi) vanno valutati congiuntamente; se il valore non è lieve, la tenuità va esclusa

  • art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante prevista per fatti che non hanno arrecato danno patrimoniale significativo; esclusa nel caso (assegno da €2200 e valore nominale rilevante)

  • principio giurisprudenziale sulla natura istantanea della ricettazione

    richiami a Sez. 1, n. 857 del 26/02/1994; Sez. 1, n. 24934 del 24/02/2004; Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019

    La ricettazione si consuma al momento della ricezione della 'res'; ai fini della competenza territoriale conta il luogo in cui il bene è stato ricevuto, valutato con elementi oggettivi; in assenza di tali elementi si applicano criteri suppletivi

  • giurisprudenza su uso di assegno bloccato e valutazione del danno

    Sez. U, n. 13330 del 1989; Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021

    L'importo scritto sull'assegno determina il suo valore come strumento di pagamento; l'uso di un assegno bloccato a seguito di denuncia non esclude la gravità del fatto quando il valore nominale non è minimo

Massime di principio

  • Per la ricettazione, si considera reato istantaneo: la competenza territoriale si determina in base al luogo in cui il bene è stato ricevuto; se questo non può essere accertato con elementi oggettivi, si applicano i criteri suppletivi (art. 9 c.p.p.), come il luogo di residenza dell'imputato
  • Le dichiarazioni dell'imputato non sorrette da riscontri oggettivi non possono da sole fissare il luogo di ricezione ai fini della competenza territoriale
  • La consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta da prove indiziarie quali difese contraddittorie e mancanza di plausibili giustificazioni; la denuncia di furto intervenuta dopo la ricettazione non esclude che il furto sia avvenuto anteriormente
  • L'attenuante della particolare tenuità richiede prima la verifica della lieve consistenza economica del bene; se il valore non è particolarmente lieve, la tenuità va esclusa senza ulteriori indagini; la personalità dell'agente (es. recidiva) e l'entità del profitto influenzano negativamente la concessione
  • L'utilizzo di strumenti cartolari (es. assegni) va valutato sul valore nominale indicato sul titolo: un assegno di importo non minimale può precludere attenuanti anche se formalmente 'bloccato'

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