Cassazione Penale, Sentenza n. 893/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per ricettazione di un assegno rubato. I motivi principali sono: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, poiché la vicenda si sarebbe svolta a Roma (conto acceso, furto e presumibile ricezione dell'assegno); 2) nullità della prova del dolo per ricezione, sostenendo che la denuncia di furto intervenne dopo la ricettazione e che mancavano elementi per ritenere la consapevolezza dell'illiceità; 3) errato diniego della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, non potendosi valutare la tenuità solo sul valore economico; 4) errato diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 c.p., poiché l'assegno non sarebbe andato a buon fine e non avrebbe arrecato danno patrimoniale.
La decisione
Il ricorso è respinto. La Corte di Cassazione ha ritenuto: 1) correttamente applicato il principio che la ricettazione è reato istantaneo che si consuma al momento della ricezione della cosa; in assenza di elementi oggettivi sul luogo di ricezione, e non potendosi attribuire valore decisivo alle sole dichiarazioni dell'imputato, è stato fatto ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p. (residenza dell'imputato, Milano); 2) la sussistenza del dolo è stata comprovata dalle difese contraddittorie e dalla mancata plausibile giustificazione del possesso del titolo; la denuncia di furto posteriore non esclude che il furto sia avvenuto anteriormente alla ricezione; 3) l'attenuante della particolare tenuità è stata esclusa: il valore del bene (€2200) non è minimale e, se il valore non è particolarmente lieve, la tenuità va esclusa; inoltre la recidiva specifica per reati di ricettazione ha inciso sulla valutazione negativa della personalità; 4) l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 è stata esclusa anche perché l'assegno, pur bloccato, ha valore determinato dalla somma indicata sul titolo e tale valore non risulta di minima entità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 8 cod. proc. pen.
Criterio ordinario di determinazione della competenza territoriale; il ricorso sostenne che andava applicato perché gli atti si sarebbero svolti a Roma, ma la Corte ha richiamato che per reati istantanei va individuato il luogo di ricezione della cosa
art. 9 cod. proc. pen.
Applicato come criterio suppletivo per determinare la competenza territoriale quando mancano elementi oggettivi sul luogo di ricezione; individuata la competenza nel luogo di residenza dell'imputato (Milano)
art. 133 cod. pen.
Criteri per valutare la particolare tenuità del fatto: la lieve consistenza economica del bene e gli ulteriori elementi (oggettivi e soggettivi) vanno valutati congiuntamente; se il valore non è lieve, la tenuità va esclusa
art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante prevista per fatti che non hanno arrecato danno patrimoniale significativo; esclusa nel caso (assegno da €2200 e valore nominale rilevante)
principio giurisprudenziale sulla natura istantanea della ricettazione
richiami a Sez. 1, n. 857 del 26/02/1994; Sez. 1, n. 24934 del 24/02/2004; Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019
La ricettazione si consuma al momento della ricezione della 'res'; ai fini della competenza territoriale conta il luogo in cui il bene è stato ricevuto, valutato con elementi oggettivi; in assenza di tali elementi si applicano criteri suppletivi
giurisprudenza su uso di assegno bloccato e valutazione del danno
Sez. U, n. 13330 del 1989; Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021
L'importo scritto sull'assegno determina il suo valore come strumento di pagamento; l'uso di un assegno bloccato a seguito di denuncia non esclude la gravità del fatto quando il valore nominale non è minimo
Massime di principio
- Per la ricettazione, si considera reato istantaneo: la competenza territoriale si determina in base al luogo in cui il bene è stato ricevuto; se questo non può essere accertato con elementi oggettivi, si applicano i criteri suppletivi (art. 9 c.p.p.), come il luogo di residenza dell'imputato
- Le dichiarazioni dell'imputato non sorrette da riscontri oggettivi non possono da sole fissare il luogo di ricezione ai fini della competenza territoriale
- La consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta da prove indiziarie quali difese contraddittorie e mancanza di plausibili giustificazioni; la denuncia di furto intervenuta dopo la ricettazione non esclude che il furto sia avvenuto anteriormente
- L'attenuante della particolare tenuità richiede prima la verifica della lieve consistenza economica del bene; se il valore non è particolarmente lieve, la tenuità va esclusa senza ulteriori indagini; la personalità dell'agente (es. recidiva) e l'entità del profitto influenzano negativamente la concessione
- L'utilizzo di strumenti cartolari (es. assegni) va valutato sul valore nominale indicato sul titolo: un assegno di importo non minimale può precludere attenuanti anche se formalmente 'bloccato'
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