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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44629/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia: applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per cinque anni nei confronti di Giuseppe Sarcone Grande, Gianluigi Sarcone e Carmine Sarcone (pericolosità qualificata per appartenenza alla 'ndrangheta) e confisca di numerosi beni immobili, mobili registrati, saldi bancari e società, anche intestati a terzi (coniuge, figli, convivente, sorella). I ricorrenti hanno censurato, tra l'altro: l'inefficacia del sequestro per decorso del termine di 1 anno e 6 mesi; l'erroneità del computo della decorrenza (sostengono che l'immissione in possesso non coincide con la prima relazione dell'amministratore); vizi nel metodo del rapporto sperequativo usato dal perito (omessa considerazione di versamenti in contanti, duplicazione degli addebiti/entrate/uscite); mancata considerazione delle allegazioni difensive e delle consulenze di parte; assenza di pericolosità sociale al momento di acquisizione di taluni beni (acquisti anni '90 o beni di origine ereditaria); confisca di beni di terzi che avrebbero dimostrato provvista lecita; vizi formali dell'appello del pubblico ministero (sottoscrizione digitale e deposito cartaceo).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e ha rigettato le censure sollevate. In particolare: ha confermato che il termine di efficacia del sequestro va computato dalla presentazione della relazione particolareggiata dell'amministratore ex art. 36 d.lgs. n.159/2011; ha ritenuto irrilevante, in questa sede di legittimità, contestazioni meramente critiche sulla motivazione o sulle valutazioni di fatto e peritale; ha affermato che il giudice della prevenzione può valutare fatti utilizzati anche in procedimenti penali non conclusi con condanna, purché l'assoluzione non abbia escluso la sussistenza del fatto; ha ritenuto legittima la confisca dei beni oggetto del provvedimento e ha respinto le doglianze dei terzi interessati circa la liceità delle provviste; ha dichiarato infondate le contestazioni sulla sottoscrizione digitale dell'appello del PM ritenendo non sussistente incertezza sulla provenienza dell'atto. Complessivamente le misure ablative e la misura di prevenzione sono state confermate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 4

    Individuazione della "pericolosità qualificata" come fondamento per l'applicazione di misure di prevenzione; la Corte conferma che il giudice della prevenzione può valutare fatti anche se non sfociati in condanna penale, salvo che l'assoluzione abbia negato la sussistenza del fatto rilevante

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 24

    termine di un anno e sei mesi

    Il termine per il mantenimento di efficacia del sequestro previsto dall'art. 24 va calcolato a partire dalla data di immissione in possesso dell'amministratore giudiziario; la Corte ha ritenuto che tale immissione coincida con la presentazione della relazione particolareggiata ex art. 36

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 36

    La relazione particolareggiata dell'amministratore è elemento sostanziale che consente la reale individuazione e il censimento dei beni sequestrati e costituisce momento di 'immissione in possesso' ai fini del computo del termine di efficacia del sequestro

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 11 (richiamato)

    Richiami sul regime di revoca delle misure di prevenzione: l'assoluzione penale non determina automaticamente la revoca della misura di prevenzione se permangono elementi che giustificano il giudizio di pericolosità

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - art. 4 e legge 31 maggio 1965, n. 575 - art. 3-ter

    Limiti dell'impugnazione per cassazione nel procedimento di prevenzione: il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non per semplice censura di natura motivazionale o valutativa

  • codice di procedura penale - art. 582

    Disciplina la presentazione dell'impugnazione in cancelleria; la Corte ha ritenuto che la sola formalità non soddisfatta (modalità di sottoscrizione digitale) non comporti automaticamente incertezza sulla provenienza dell'atto e non renda l'impugnazione inammissibile se la provenienza è chiara

  • codice di procedura penale - art. 110

    Sull'assenza di sottoscrizione: l'invalidità della sottoscrizione non equivale necessariamente all'inesistenza dell'atto; occorre valutare se esista incertezza sulla provenienza dell'atto

  • codice di procedura penale - art. 609, comma 2

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio questioni di inammissibilità anche non strettamente connesse ai motivi principali; la Corte si è avvalsa di tale potere per esaminare la questione della sottoscrizione digitale

  • legge n. 161/2017, comma 1-bis dell'art. 10 del d.lgs. n. 159/2011

    Richiamata in prospettiva temporale dai difensori; la Corte ha valutato che non poteva essere applicata per estendere l'accertamento temporale nei confronti di taluni terzi nei termini prospettati

Massime di principio

  • Il termine di efficacia del sequestro previsto dall'art. 24 d.lgs. 159/2011 si computa dalla presentazione della relazione particolareggiata dell'amministratore (art. 36), non dalla mera nomina o dal provvedimento di sequestro
  • I periodi di sospensione (es. perizie e accertamenti) rilevano ai fini del computo del termine di efficacia del sequestro
  • In materia di misure di prevenzione il giudice può valutare fatti anche se non conclusi con condanna penale, a meno che un'assoluzione non abbia escluso la sussistenza del fatto rilevante
  • La sproporzione patrimoniale è un indicatore presuntivo di illiceità delle provviste; il terzo che contesta la fittizietà dell'intestazione deve fornire allegazioni concrete e prove idonee a dimostrare la lecita provenienza delle risorse
  • Il sindacato in Cassazione sui provvedimenti di prevenzione è limitato a questioni di diritto/violazione di legge; le doglianze meramente di fatto o di apprezzamento della prova/perizia sono, di norma, inammissibili
  • La perdita di efficacia del sequestro per decorso dei termini non impedisce per sé la successiva applicazione della confisca definitiva se il procedimento di prevenzione prosegue e sussistono i presupposti
  • La sottoscrizione digitale di atti del pubblico ministero, di per sé, non determina automaticamente l'inammissibilità se non sussiste incertezza sulla provenienza dell'atto; va valutata la concreta provenienza e la funzione di certificazione formale

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