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Sentenza

Sentenza n. 1278/2026 - Napoli, Sezione 4

per il riconoscimento del diritto della ricorrente all’inquadramento in categoria C1 quale vincitrice di concorso nella graduatoria definitiva approvata in autotutela il 01 ottobre 2010, relativamente al bando pubblicato con decreto dell’Avvocatura Generale dello Stato del 21 novembre 2005, previo annullamento e/o revoca di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali, se ed in quanto lesivi dell’interesse della ricorrente.

Giustizia amministrativa202305955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: formazione della graduatoria e successivi scorrimenti di una procedura concorsuale interna per l'accesso alla posizione economica C1

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dipendente dell'Avvocatura dello Stato già inquadrata nell'Area II, sosteneva di avere partecipato alla procedura di riqualificazione indetta nel 2005 per la copertura di posti nella posizione C1 e di avere conseguito un punteggio complessivo di 66,55. Deduceva che la graduatoria fosse stata formata illegittimamente attribuendo prevalenza non soltanto ai candidati provenienti dalla posizione B3 Super, ma anche a quelli provenienti dalla posizione B3, con conseguente postergazione dei candidati provenienti dalle posizioni B1 e B2. Affermava che, in occasione degli scorrimenti del 2010, fossero stati inquadrati in C1 candidati collocati in graduatoria dalla tredicesima alla ventottesima posizione, alcuni dei quali con punteggio inferiore al proprio. Chiedeva l'accertamento del diritto all'inquadramento in C1 con decorrenza dal 1° ottobre 2010 e la condanna al pagamento delle differenze retributive; in subordine chiedeva il risarcimento del danno da perdita di chance di carriera. Il giudice ordinario, adito in precedenza, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, qualificando la procedura come concorso interno per progressione verticale con novazione oggettiva del rapporto di lavoro.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente confermato la giurisdizione amministrativa, trattandosi di una procedura concorsuale interna finalizzata al passaggio verticale a un'area superiore, idoneo a determinare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. Nel merito processuale ha rilevato che l'accertamento del diritto all'inquadramento e le pretese economiche presupponevano la verifica dell'illegittimità della graduatoria e dei successivi scorrimenti, nella parte in cui avrebbero violato la lex specialis. Tali atti, tuttavia, non erano mai stati impugnati con azione di annullamento entro il termine decadenziale. Ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice non può conoscere della legittimità di atti che avrebbero dovuto essere impugnati ai sensi dell'art. 29 c.p.a., salvo le eccezioni della sopravvenuta inutilità dell'annullamento e dell'azione risarcitoria autonoma, non ravvisate nel caso concreto. La domanda non poteva essere riqualificata come azione di annullamento, perché sarebbe stata comunque tardiva, né le domande risarcitorie potevano essere accolte, essendo anch'esse tardive ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La giurisdizione amministrativa comprende le controversie relative alle procedure concorsuali interne per progressioni verticali che comportano il passaggio a un'area superiore e la novazione oggettiva del rapporto di lavoro.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l’azione di annullamento di cui all’art. 29

    Il giudice amministrativo non può esaminare incidentalmente la legittimità di atti lesivi non impugnati con l'azione di annullamento, salvo le eccezioni previste dalla legge.

  • art. 29 c.p.a.

    L'azione di annullamento degli atti amministrativi deve essere proposta entro il termine decadenziale previsto dal codice del processo amministrativo.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Costituisce eccezione al divieto di cui all'art. 34, comma 2, il caso in cui l'annullamento non sia più utile ai fini della decisione.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    L'azione risarcitoria autonoma è soggetta al termine previsto dalla norma e non consente di eludere l'onere di tempestiva impugnazione quando il risarcimento presupponga l'accertamento dell'illegittimità di atti non impugnati.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a procedure concorsuali interne per progressione verticale, il passaggio da un'area funzionale a un'altra superiore, con conseguente novazione oggettiva del rapporto di lavoro, radica la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001.
  • Quando l'accertamento del diritto all'inquadramento superiore presuppone la verifica dell'illegittimità di una graduatoria o di suoi scorrimenti, tali atti devono essere tempestivamente impugnati con azione di annullamento; non è ammissibile ottenere il medesimo risultato mediante una domanda di accertamento del diritto.
  • L'art. 34, comma 2, c.p.a. impedisce al giudice amministrativo di conoscere della legittimità di atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare ai sensi dell'art. 29 c.p.a., salvo i casi di sopravvenuta inutilità dell'annullamento o di azione risarcitoria autonoma previsti dalla legge.
  • La domanda risarcitoria non può essere utilizzata per eludere il termine decadenziale dell'azione di annullamento quando il risarcimento richiesto presupponga necessariamente la declaratoria di illegittimità di atti amministrativi non impugnati; in tale ipotesi la domanda è tardiva o inammissibile secondo la configurazione processuale rilevante.
  • La mancata tempestiva impugnazione degli atti della procedura selettiva preclude anche le pretese economiche e risarcitorie fondate sulla dedotta illegittimità della graduatoria e degli scorrimenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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