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Sentenza

Sentenza n. 7572/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza - sentenza Tribunale di Roma sez. Lavoro, n. 4992/2023 riguardo il procedimento civile RG n. 40711/2022, pubblicata in data 16 maggio 2023

Giustizia amministrativa202513124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza definitiva del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 4992/2023. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero a provvedere anche al pagamento delle spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e la documentazione relativa al passaggio in giudicato, l'Amministrazione non avrebbe adempiuto. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata la mancata esecuzione del giudicato e rilevando che l'Amministrazione non aveva allegato né dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di eseguire il giudicato entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della parte ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 850 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015

    beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata richiesta nel presente giudizio.

  • D.M. 55/2014

    parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare

    I parametri sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e dell'impegno difensionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato e non fornisca giustificazioni dell'inerzia, il giudice deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • La persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di un giudicato può giustificare la nomina di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente generale dell'Amministrazione competente per materia, con attribuzione dell'incarico senza facoltà di delega e senza compenso, e con decorrenza del termine per l'intervento sostitutivo dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell'inadempimento e l'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione consentono di ritenere non eseguito il giudicato e di accogliere la domanda esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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