Ordinanza n. 2034/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza n. 1109 del 2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che ha respinto l’impugnazione della classificazione urbanistica dell’area come area boscata, non edificabile, e della conclusione del procedimento di VAS
Esito
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Toscana deducendo sei motivi d’appello, incentrati su plurimi profili di difetto di istruttoria e sull’erronea qualificazione dell’area di proprietà come area boscata. In particolare, ha contestato che le conclusioni del TAR circa il processo di rimboschimento fossero fondate su mere illazioni e ha sostenuto che non ricorressero, alla data dell’approvazione del Regolamento Urbanistico nel 2014, i presupposti previsti dalla normativa regionale per la qualificazione del terreno come bosco. L’appellante ha inoltre dedotto l’irragionevolezza della valutazione comunale, osservando che l’intervento edificatorio inizialmente previsto sull’area sarebbe stato trasferito a un’area immediatamente frontistante, avente caratteristiche asseritamente analoghe, con conseguente difetto di istruttoria e disparità di trattamento. L’area era stata inizialmente classificata dal PRG come zona G-parco pubblico; il Piano strutturale aveva riconosciuto il carattere non boscato; il Regolamento urbanistico adottato aveva previsto una destinazione B5, con possibilità di realizzare ville mono-bifamiliari per una superficie utile lorda complessiva di 150 mq. A seguito dell’osservazione regionale, il Comune aveva stralciato tale previsione e, nel Regolamento urbanistico definitivamente approvato, aveva classificato l’area come I3-bosco, precludendo ogni edificazione. Il TAR ha ritenuto rilevanti sia il vincolo paesaggistico ex art. 136 d.lgs. 42/2004 sia il vincolo relativo ai territori coperti da foreste e boschi ex art. 142, comma 1, d.lgs. 42/2004, nonché accertato un processo di rimboschimento ultradecennale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riservato ogni decisione sull’appello e sul merito della controversia, ritenendo necessario un approfondimento tecnico mediante verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata al Direttore dell’ARPAT, o a un dipendente dell’Agenzia dotato delle necessarie competenze. Il verificatore dovrà: descrivere l’area di proprietà della società e quella frontistante individuata nell’aerofoto dell’appello, specificandone le caratteristiche; individuare i vincoli gravanti sulle due aree e precisare se ne derivi l’inedificabilità; accertare se entrambe presentino i caratteri dell’area boscata secondo l’art. 3 l.r. Toscana n. 39/2000, considerando anche il decorso del tempo, e indicare eventuali differenze idonee a giustificare un diverso trattamento urbanistico. Sono state disciplinate le modalità delle operazioni, la partecipazione dei consulenti tecnici di parte, l’acquisizione documentale, il deposito di una relazione preliminare e di una relazione finale e la possibilità per il Collegio di trarre argomenti di prova dalla mancata collaborazione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. L’anticipo di 2.000 euro per il compenso della verificazione è stato posto a carico della società appellante, con riserva di regolazione finale. La fissazione dell’udienza di merito è stata riservata al Presidente della Sezione all’esito dell’incombente istruttorio.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per accertare profili fattuali rilevanti ai fini della decisione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
argomenti di prova dalla condotta dell’amministrazione
Il Collegio può valorizzare, anche ai fini probatori, la mancata collaborazione dell’amministrazione nell’esecuzione dell’incombente istruttorio.
art. 3 l.r. Toscana 21 marzo 2000, n. 39
La disposizione è individuata quale parametro per verificare se le aree possiedano le caratteristiche di area boscata, anche in relazione al decorso del tempo.
art. 136 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
notevole interesse pubblico
È richiamato quale base del vincolo paesaggistico derivante dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area.
art. 142, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
territori coperti da foreste e da boschi
È richiamato quale fonte del vincolo paesaggistico relativo ai territori coperti da foreste e boschi.
Massime di principio
- Quando la decisione sull’impugnazione di una classificazione urbanistica dipende da accertamenti tecnici controversi circa le caratteristiche materiali del territorio, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., demandando a un organismo tecnico pubblico l’accertamento dei fatti rilevanti.
- Nel verificare la qualificazione di un’area come boscata ai sensi della normativa regionale, devono essere esaminati concretamente le caratteristiche dell’area, il decorso del tempo e gli eventuali elementi differenziali rispetto ad aree limitrofe assoggettate a diverso trattamento urbanistico.
- Quando viene dedotta l’irragionevolezza della diversa classificazione di due aree asseritamente analoghe, l’accertamento istruttorio deve confrontare specificamente le caratteristiche di entrambe e verificare se sussistano differenze oggettive idonee a giustificare il diverso trattamento.
- La verificazione può comprendere l’accertamento dei vincoli paesaggistici gravanti sulle aree e dei loro eventuali effetti sull’edificabilità, quando tali profili siano rilevanti per la decisione sull’impugnazione urbanistica.
- La mancata collaborazione dell’amministrazione nell’acquisizione degli elementi necessari alla verificazione può essere valutata dal giudice come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 166/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →