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Sentenza

Sentenza n. 1259/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento della Questura di Firenze prot. n. 114/26, adottato il 2 marzo 2026, notificato il 19.3.2026, di rigetto della domanda del ricorrente volta ad ottenere il rilascio del titolo di viaggio per beneficiari della protezione sussidiaria.

Giustizia amministrativa202601011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del titolo di viaggio per stranieri beneficiari della protezione sussidiaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Firenze ha respinto la domanda di rilascio del titolo di viaggio, ritenendo non dimostrata l'impossibilità di richiedere il passaporto alle autorità del Paese d'origine, escludendo un automatismo tra protezione sussidiaria e rilascio del titolo di viaggio e rilevando l'assenza di specifici comportamenti delle autorità del Paese d'origine che giustificassero la protezione. Il primo motivo, ritenuto assorbente, ha denunciato l'omessa valutazione delle osservazioni procedimentali presentate dal ricorrente in replica al preavviso di rigetto: la Questura ha erroneamente attestato che non fossero pervenute osservazioni, sebbene esse risultassero depositate agli atti. È stata inoltre contestata la natura vincolata del provvedimento, poiché l'amministrazione deve valutare la condizione specifica di ciascun richiedente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l'assorbente fondatezza del primo motivo. La Questura non ha considerato le osservazioni procedimentali effettivamente presentate dal ricorrente, avendo erroneamente ritenuto che non fossero pervenute. Tale omissione ha inciso sull'istruttoria e sulla decisione, non potendosi qualificare il potere esercitato come vincolato, poiché il rilascio del titolo di viaggio richiede la valutazione della specifica situazione dell'istante. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato. Le spese di lite sono state compensate. In ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale del difensore è stato liquidato in euro 1.806,50, oltre spese generali e accessori, con applicazione del dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002

    Prevede il dimezzamento dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione procedente omette di valutare osservazioni procedimentali effettivamente presentate dall’interessato, il provvedimento conclusivo è illegittimo e deve essere annullato, poiché la partecipazione procedimentale deve essere concretamente esaminata.
  • Il fatto che il procedimento riguardi il rilascio di un titolo di viaggio a un beneficiario della protezione sussidiaria non rende automaticamente vincolata la decisione amministrativa: l’amministrazione deve valutare la specifica condizione individuale dell’istante.
  • L’erronea attestazione dell’assenza di osservazioni in replica al preavviso di rigetto evidenzia un’omessa valutazione degli apporti partecipativi e impedisce di ritenere adeguatamente svolta l’istruttoria procedimentale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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