Ordinanza n. 4478/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per alterazione della composizione corporea, con P.B.F. indicata nella misura del 24,8%, nonché graduatorie finali della procedura concorsuale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, che lo aveva dichiarato non idoneo per alterazione della composizione corporea, contestando la quantificazione della percentuale di massa grassa (P.B.F.) e chiedendo un nuovo accertamento. Ha inoltre impugnato gli atti della Commissione, il bando di concorso, le graduatorie finali e, ove occorrente, la disciplina del bando e il riferimento normativo utilizzato per l’accertamento. In via cautelare ha chiesto di poter proseguire l’iter concorsuale, previa rivalutazione del requisito psico-fisico, con eventuale riammissione e inserimento in graduatoria con riserva. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per accertare la correttezza dell’esclusione; la relazione del verificatore, depositata il 3 agosto 2026, ha escluso la sussistenza della causa di non idoneità contestata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare sulla base della relazione di verificazione, dalla quale è emersa l’assenza della causa di esclusione relativa all’alterazione della composizione corporea. Il Collegio ha ritenuto di non doversi discostare dalle conclusioni del verificatore e ha disposto la riammissione del ricorrente con riserva al prosieguo della procedura selettiva e dell’iter concorsuale, comprese le eventuali fasi non ancora espletate. Una volta superate tali fasi, l’amministrazione potrà procedere all’inserimento del ricorrente in graduatoria con riserva. Quanto ai motivi aggiunti proposti contro la graduatoria finale, il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno. Il ricorrente dovrà adempiere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova dell’avvenuto adempimento entro i successivi dieci giorni. La camera di consiglio è stata confermata per il 20 ottobre 2026. Le spese non sono disciplinate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, Tabella A, d.P.R. 207/2015
Alterazione della composizione corporea P.B.F. 24,8%
La disposizione è stata utilizzata dalla Commissione quale parametro per il giudizio di non idoneità; la verificazione ha tuttavia confermato l’assenza, nel caso concreto, della causa di esclusione.
art. 14, comma 8, del bando di concorso
I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso.
La clausola del bando disciplina gli effetti del giudizio della Commissione, ma non ha impedito il sindacato cautelare del giudice sulla correttezza dell’accertamento, anche mediante verificazione.
art. 703 d.lgs. 66/2010
Costituisce la base normativa della riserva di posti della procedura concorsuale in favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate.
art. 19 c.p.a.
È richiamato quale base normativa della verificazione disposta per accertare la correttezza del giudizio di non idoneità.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta dal ricorrente e accolta dal TAR.
art. 66 c.p.a.
È richiamato quale base normativa della verificazione svolta nel giudizio.
art. 30, comma 2, c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per chiedere la condanna in forma specifica, ma l’ordinanza cautelare non definisce tale domanda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può disporre una verificazione per accertare la correttezza tecnica di un giudizio di non idoneità psico-fisica adottato nell’ambito di una procedura concorsuale.
- Quando la verificazione conferma l’assenza della causa di esclusione posta a fondamento del giudizio di non idoneità, sussistono i presupposti per accogliere la tutela cautelare e riammettere il candidato con riserva al prosieguo della procedura.
- La riammissione cautelare a una procedura concorsuale può essere disposta con riserva, consentendo al candidato di partecipare alle fasi successive e prevedendo l’eventuale inserimento in graduatoria subordinatamente al loro superamento.
- Quando sono impugnate graduatorie finali contenenti un numero elevato di controinteressati, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria e autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
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