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Sentenza

Sentenza del 01/10/2018 n. 23668 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IVA - Obbligazioni di non fare - Imponibilità - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

ANAS ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato l'IVA relativa agli accordi stipulati con Autostrade Meridionali e Tangenziale di Napoli in occasione del rinnovo e della proroga delle concessioni autostradali. Gli accordi prevedevano rinunce reciproche a crediti, nonché l'impegno ad estinguere eventuali giudizi pendenti. La società sosteneva che tali rinunce non costituissero prestazioni di servizi imponibili, che mancasse un rapporto di corrispettività e che la base imponibile fosse stata determinata in modo errato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo principale relativo all'assoggettabilità a IVA, affermando che la rinuncia reciproca ai crediti e l'impegno ad abbandonare i giudizi configurano obbligazioni di non fare e di fare, con attribuzioni patrimoniali reciproche direttamente collegate. Tali operazioni costituiscono prestazioni di servizi imponibili ai sensi della disciplina IVA, anche se inserite in un contratto transattivo. Sono state invece dichiarate inammissibili le censure sulla quantificazione della base imponibile, poiché fondate su accertamenti di fatto e non coerenti con la motivazione della sentenza impugnata. La sentenza è stata cassata limitatamente al trattamento sanzionatorio, affinché il giudice di rinvio verifichi l'applicabilità della disciplina più favorevole introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015; il rinvio è stato disposto alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 3, 6 e 11

    L'art. 3 ricomprende tra le prestazioni di servizi anche le obbligazioni di fare, non fare e permettere; l'art. 6 disciplina il momento di effettuazione delle operazioni; l'art. 11 riguarda le operazioni permutative e le prestazioni reciproche.

    Una rinuncia a un credito, accompagnata da un obbligo reciproco di non agire o di estinguere una controversia, può costituire una prestazione di servizi imponibile quando esiste un rapporto giuridico e un nesso diretto tra la prestazione e la controprestazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 24 e 25, lett. b)

    La prestazione di servizi comprende ogni operazione che non costituisce una cessione di beni e può consistere nell'obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione.

    La nozione unionale di prestazione di servizi è ampia e include anche obblighi negativi, purché siano svolti da un soggetto passivo e direttamente correlati a un corrispettivo.

  • Sesta direttiva IVA, art. 6

    La disciplina europea considera prestazione di servizi ogni operazione diversa dalla cessione di beni, senza limitarsi ai contratti tipici del diritto civile.

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    La disciplina sanzionatoria più favorevole deve essere verificata e applicata, se pertinente, anche a violazioni commesse anteriormente, valutando il trattamento complessivo concretamente applicabile.

  • Codice civile, artt. 1362-1371 e 1965 e seguenti

    L'interpretazione del contratto e la qualificazione della transazione spettano principalmente al giudice di merito; in cassazione sono sindacabili solo nei limiti dei vizi di motivazione o della corretta applicazione delle norme giuridiche.

Massime di principio

  • In materia IVA, non è decisivo il nome attribuito dalle parti all'accordo: occorre valutare la realtà economica dell'operazione e le attribuzioni patrimoniali effettivamente previste.
  • Una rinuncia a un credito non è automaticamente estranea all'IVA. Quando è inserita in un accordo con rinunce o impegni reciproci e presenta un nesso diretto con una controprestazione, può configurare una prestazione di servizi imponibile.
  • Le transazioni tra soggetti passivi IVA possono essere imponibili se le reciproche concessioni costituiscono prestazioni economicamente valutabili e direttamente collegate tra loro.
  • L'obbligo di non fare, come rinunciare a una pretesa o non proseguire un giudizio, può essere una prestazione di servizi ai fini IVA; fanno eccezione i casi in cui l'indennità sia erogata per finalità di interesse generale senza un destinatario di un servizio identificabile.
  • La base imponibile deve essere determinata considerando le reciproche posizioni economiche oggetto dell'accordo transattivo, con autonoma rilevanza delle singole prestazioni reciproche secondo la disciplina delle operazioni permutative.
  • In sede di cassazione non è normalmente possibile sostituire la propria interpretazione del contratto a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito; occorre dimostrare la violazione dei criteri legali di interpretazione o un vizio motivazionale rilevante.
  • Anche quando l'imponibilità IVA viene confermata, il trattamento sanzionatorio deve essere riesaminato alla luce di eventuali norme successive più favorevoli.

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