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Ordinanza

Ordinanza n. 3334/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Bando (Doc. 1) della “Gara europea a procedura aperta … – tender 77765” (di seguito “Gara” o “Procedura”), indetta da Autostrade per l’Italia S.p.A. per l’affidamento del “servizio di misure gestionali compensative dei requisiti di cui al D. Lgs. 264/2006 e s.m.i. in galleria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 27 aprile 2026, Ed. n. GU S: 81/2026; - del Disciplinare di Gara (di seguito “Disciplinare”; Doc. 2), del Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito “Capitolato” o “CSA”; Doc. 3) e, in ogni caso, di tutti gli atti e i documenti costituenti la lex specialis di Gara; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli suindicati, ancorché allo stato non ancora conosciuto o conoscibile, quale, a mero titolo esemplificativo, la “decisione a contrarre n. 2 del 17/04/2026”, richiamata nel Disciplinare stesso;

Giustizia amministrativa202606114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando, disciplinare, capitolato speciale e ulteriori atti della gara europea per l'affidamento di servizi di misure gestionali compensative dei requisiti di sicurezza nelle gallerie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la lex specialis della gara, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione emergono censure relative alla mancata previsione di un vincolo di aggiudicazione tra i lotti, ai requisiti concernenti la disponibilità di mezzi e personale specializzato e ai termini assegnati per la partecipazione o l'esecuzione. La ricorrente ha contestato, in sostanza, la struttura della procedura e le condizioni di gara, ritenendole illegittime e potenzialmente lesive della concorrenza e della possibilità di partecipazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la mancata previsione del vincolo di aggiudicazione tra i lotti non fosse, di per sé, illegittima, poiché l'art. 58 del d.lgs. n. 36/2023 configura tale vincolo come facoltà della stazione appaltante, esercitabile nell'ambito della discrezionalità amministrativa in relazione alle caratteristiche dell'appalto e quale eccezione rispetto alle regole generali della più ampia concorrenza e del risultato. Ha inoltre ritenuto non adeguatamente fondate le censure sulla disponibilità di mezzi e personale specializzato e sui termini assegnati, rilevando che la lex specialis richiede la dimostrazione dei relativi requisiti di esecuzione soltanto al momento della stipula dell'accordo quadro e che tali requisiti sono funzionali alla corretta ed efficace esecuzione di un servizio caratterizzato da peculiari esigenze di sicurezza. Ha valorizzato, infine, la circostanza che la ricorrente avesse già partecipato a una procedura analoga per il medesimo servizio, risultandone aggiudicataria, elemento ritenuto indicativo della concreta contendibilità dell'affidamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. 36/2023

    Il vincolo di aggiudicazione tra i lotti è configurato come facoltà della stazione appaltante, rimessa alla sua discrezionalità in relazione alle caratteristiche del singolo appalto; la sua mancata previsione non è, di per sé, illegittima.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.

Massime di principio

  • La mancata previsione, nella lex specialis, di un vincolo di aggiudicazione tra i lotti non determina di per sé l'illegittimità della gara, poiché tale strumento costituisce una facoltà della stazione appaltante, esercitabile discrezionalmente in relazione alle caratteristiche dell'appalto.
  • I requisiti relativi alla disponibilità di mezzi e personale specializzato possono essere richiesti al momento della stipula dell'accordo quadro, quando siano strettamente funzionali alla corretta ed efficace esecuzione di un servizio connotato da specifiche esigenze di sicurezza.
  • Ai fini della tutela cautelare, la concreta possibilità per l'operatore economico di contendere l'affidamento può essere desunta anche dalla sua precedente partecipazione, con esito favorevole, a una procedura analoga caratterizzata da una struttura esecutiva simile.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialisRequisiti di capacità economica e tecnica
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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