Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/07/2020 n. 15360 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava un preavviso di fermo amministrativo riferito a un avviso di accertamento IRPEF 2010, deducendo l'inesistenza della notifica dell'atto impositivo: la notifica principale era stata effettuata mediante messo comunale il 14/03/2014, ma la successiva spedizione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale era stata effettuata tramite licenziatario di posta privato. La CTR aveva ritenuto la notifica inesistente per aver usato posta privata e per mancanza di prova dell'effettiva ricezione; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che, dopo la parziale liberalizzazione del 30/04/2011 (D.Lgs. 58/2011 che ha modificato D.Lgs. 261/1999), gli operatori postali privati in possesso di licenza possono consegnare raccomandate informative e che la consegna a persona rinvenuta a domicilio fa sorgere la presunzione di conoscenza (art. 1335 c.c.), non superata dal contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata la statuizione della CTR che aveva dichiarato inesistente la notifica. La Corte ha affermato che, nel periodo intercorrente tra la modifica parziale del 30/04/2011 e la piena liberalizzazione del 2017, le raccomandate relative ad atti tributari sostanziali potevano essere spedite tramite operatori postali privati muniti di licenza e ha censurato la CTR per non avere valutato se la dichiarazione del contribuente circa la non conoscenza della persona che aveva ricevuto la raccomandata fosse idonea a superare la presunzione di conoscenza; la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla CTR - sezione staccata di Salerno, con disposizione sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 58 (modifica D.Lgs. 261/1999)

    ridefinizione dell'art. 4 del D.Lgs. 261/1999 (entrata in vigore 30/04/2011)

    Ha parzialmente liberalizzato il servizio postale consentendo, dalla data di efficacia, che alcune notifiche a mezzo posta (anche connesse ad atti amministrativi) possano avvenire tramite operatori postali non esclusivi purché in possesso della licenza; pertanto le raccomandate inerenti atti tributari sostanziali possono essere affidate a licenziatari privati abilitati.

  • Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, articolo 4

    1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta ... b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201.

    Testo riformulato dal D.Lgs. 58/2011; dopo la modifica la riserva esclusiva è stata circoscritta, lasciando spazio all'operatività degli operatori privati muniti di licenza per talune notifiche.

  • Art. 140 c.p.c.

    Disciplina l'ipotesi di irreperibilità relativa: il messo può effettuare la notifica con deposito dell'atto e invio di raccomandata informativa; la data di perfezionamento e i termini successivi sono influenzati dalla spedizione e dall'eventuale ricezione della raccomandata informativa.

  • Art. 1335 c.c.

    Presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario se la stessa è consegnata a persona rinvenuta nel domicilio; tale presunzione può essere superata dalla prova contraria, ad esempio dimostrando che la persona non era conosciuta o convivente o che il destinatario non poteva averne notizia senza sua colpa.

  • Legge 3 agosto 1999, n. 265 (modifica L. n. 689/1981, art.18)

    "la notificazione dell'ordinanza ingiunzione puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto secondo le modalita' di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890"

    Conferma che la normativa sulle notifiche postali previste dalla L. 890/1982 può trovare applicazione anche nelle notifiche di atti amministrativi, a titolo esemplificativo e in combinato con il quadro normativo sulle poste.

  • Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57, lett. b (abrogazione)

    Ha completato la liberalizzazione del mercato postale abrogando la riserva in favore del fornitore del servizio universale: la pronuncia ricorda questa evoluzione ma decide nel quadro intermedio 2011-2017.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    Richiamato dalla CTR in merito alla prova della ricezione; la Corte osserva che non era corretto appellarsi a tale norma senza considerare rilievi relativi alla consegna della raccomandata informativa tramite licenziatario privato e le presunzioni di conoscenza.

Massime di principio

  • Dalla data del 30/04/2011 (D.Lgs. 58/2011) le raccomandate relative ad atti tributari sostanziali possono essere spedite tramite operatori postali privati muniti di specifica licenza; la validità della notifica non è automaticamente esclusa per l'uso di posta privata.
  • Quando la notifica principale è affidata a un messo comunale, la data di consegna dell'atto al messo rileva ai fini della tempestività dell'atto impositivo; l'uso del licenziatario privato può limitarsi alla spedizione della raccomandata informativa (art.140 c.p.c.) e va valutato nel suo effettivo ruolo temporale.
  • La consegna della raccomandata informativa a persona rinvenuta a domicilio genera la presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c., ma il contribuente può superare tale presunzione dimostrando che la persona non era nota o convivente o che non poteva senza sua colpa informarlo.
  • Nei periodi di transizione normativa (tra liberalizzazione parziale e piena liberalizzazione) occorre verificare la dotazione di titolo abilitativo dell'operatore privato; l'assenza di titolo può comunque comportare nullità, mentre la presenza legittima la validità della consegna.
  • La prova documentale della consegna (es. avviso di ricevimento, attestazioni dell'operatore) è rilevante ma soggetta a valutazione: il giudice deve accertare la catena di consegna e se la presunzione di conoscenza sia stata superata da elementi contrari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.