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Sentenza

Sentenza n. 248/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, 28 ottobre 2025, n. 18762, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione dalla procedura per l'ammissione a un contributo PNRR destinato a un impianto fotovoltaico nell'ambito del programma Parco Agrisolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e soggetto attuatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aveva partecipato alla procedura AGRS_2023 per ottenere un contributo in conto capitale, dichiarando il codice ATECO prevalente 01.63.00 e l'appartenenza alla Tabella 2A del decreto ministeriale 19 aprile 2023. Il GSE l'aveva esclusa perché il codice dichiarato non trovava riscontro nel Registro delle imprese e perché, a seguito delle verifiche e della riclassificazione ATECO 2025, risultava il codice 01.63.10, non incluso nell'elenco dei codici ammessi dall'avviso. L'impresa sosteneva che il codice risultante dalla visura camerale fosse frutto di un errore della Camera di commercio, che il codice 01.63.10 fosse riconducibile al precedente codice 01.63.00 e che la documentazione tratta dal cassetto fiscale dimostrasse il possesso del requisito. Contestava inoltre la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non dimostrata la corrispondenza tra i codici. L'appellante riconosceva tuttavia la non biunivocità della relazione tra il vecchio codice 01.63.00 e il nuovo codice 01.63.10, sostenendo che l'attività concretamente svolta rientrasse comunque tra quelle finanziabili.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. La decisione di primo grado non si fondava sull'assenza, in concreto, di un'attività riconducibile al vecchio codice 01.63.00, ma sulla mancata prova del possesso di un codice ATECO ammissibile al finanziamento. Il requisito doveva essere posseduto e dichiarato alla data della domanda, con possibilità di produrre documentazione a sostegno della classificazione nella tabella pertinente. Il codice 01.63.10 non presentava una corrispondenza biunivoca con il precedente 01.63.00, poiché comprendeva anche attività diverse; pertanto non consentiva di identificare in modo univoco un'attività ammessa. L'impresa non aveva dimostrato che la discordanza tra i dati dell'Agenzia delle entrate e quelli del Registro delle imprese fosse imputabile a un errore della Camera di commercio, né aveva prodotto chiarimenti dell'ente camerale idonei a corroborare tale tesi. La variazione risultante dalla visura camerale costituiva una variazione d'ufficio conseguente all'adozione della classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025, e non la rettifica retroattiva di un errore originario. È stato ritenuto obiter dictum il rilievo del TAR relativo alla concreta attività di commercio di prodotti ortofrutticoli. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 13 d.m. 19 aprile 2023

    La procedura per l'ammissione ai contributi è stata indetta ai sensi di questa disposizione.

  • art. 4, comma 1, d.m. 19 aprile 2023

    È richiamato quale fondamento del requisito relativo al codice ATECO e alla classificazione dell'impresa nelle tabelle rilevanti per l'intensità dell'aiuto.

  • art. 5 d.m. 19 aprile 2023

    Individua le Tabelle 1A, 2A, 3A e 4A utilizzate per la classificazione delle imprese e per la determinazione dell'intensità massima dell'aiuto.

  • art. 1, lettera c, Avviso del 21 luglio 2023

    Rileva nella definizione dei requisiti della procedura, incluso il codice ATECO prevalente dichiarato dall'impresa.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 38 c.p.a.

    Rende applicabili ai giudizi d'impugnazione le disposizioni richiamate sulla decisione semplificata.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento, insieme all'art. 74 c.p.a., della possibilità di definire l'appello con sentenza in forma semplificata.

  • art. 74 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per la sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per l'accesso a contributi pubblici, quando l'avviso richiede il possesso di uno specifico codice ATECO prevalente alla data della domanda, il requisito deve risultare dichiarato e comprovato secondo le modalità previste dalla lex specialis; non è sufficiente dimostrare ex post lo svolgimento di attività genericamente riconducibili al settore finanziato.
  • La riclassificazione normativa dei codici ATECO intervenuta durante la procedura non consente automaticamente di equiparare il nuovo codice a quello originariamente richiesto quando la tabella di corrispondenza non è biunivoca e il nuovo codice comprende anche attività ulteriori o diverse.
  • La discordanza tra il codice risultante dall'Anagrafe tributaria e quello risultante dal Registro delle imprese non può essere risolta in favore del dato fiscale sulla base di una mera autodichiarazione dell'interessato: chi invoca l'errore della classificazione camerale deve fornire elementi documentali attendibili, quali un chiarimento dell'ente competente, idonei a dimostrare l'errore originario.
  • Una variazione d'ufficio della visura camerale conseguente all'adozione di una nuova classificazione economica non equivale, di per sé, alla rettifica retroattiva di un errore commesso nella classificazione precedente e non dimostra il possesso del requisito richiesto dal bando alla data di presentazione della domanda.
  • In sede d'appello, è infondata la censura che attribuisca alla sentenza impugnata una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione; le considerazioni ulteriori e non necessarie alla conclusione costituiscono obiter dictum e non possono sorreggere l'impugnazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieProcedura di garaDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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