Sentenza del 26/05/2023 n. 14824 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per imposte dirette anno 2007: in primo grado la CTP aveva annullato gli avvisi per mancanza della delega del Capo dell'Ufficio alla firma del funzionario che aveva sottoscritto gli atti; l'Amministrazione ha impugnato sostenendo di aver poi prodotto la delega corretta e che, nel merito, l'accertamento era fondato perché la società B.B. Srl aveva realizzato nel 2007 la cessione di un immobile per Euro 500.000 non contabilizzata e senza fattura e i soci (B.B. 90%, A.A. 10%) avevano percepito il corrispettivo, configurando una distribuzione occulta di utili; contestazioni accessorie riguardavano la legittimità dell'aggio, la motivazione per relationem degli atti e presunte violazioni del divieto di doppia imposizione e dei limiti percentuali di imponibilità degli utili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti. Ha ritenuto valida l'impugnazione dell'Amministrazione nonostante il richiamo prevalente alla delega (l'onere di specificità dell'impugnazione è assolto quando l'Ufficio ripropone in appello le ragioni già sviluppate in primo grado). Ha confermato che la delega esibita in appello è idonea a sanare la precedente carenza formale. Sul merito la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento: la prova della mancata contabilizzazione della cessione e delle movimentazioni bancarie non giustificate legittima la presunzione di distribuzione occulta di utili in una società a ristretta base partecipativa; le doglianze sui limiti percentuali e sulla doppia imposizione sono infondate perché gli utili extracontabili non rientrano nella disciplina mitigatrice di cui all'art.47 TUIR; l'aggio è legittimo in quanto remunerativo del servizio di riscossione e non soggetto ai limiti di cui alla capacità contributiva o al solo rimborso spese previsto dal D.M. 21/11/2000; la motivazione per relationem e la mancata esibizione di specifici documenti da parte dei contribuenti non invalida l'atto se il giudice d'appello ha fornito sufficiente motivazione. I ricorrenti sono condannati alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L'onere di specificità dell'impugnazione in materia tributaria si considera assolto quando l'Amministrazione in appello ripropone e ribadisce le stesse argomentazioni già svolte in primo grado, se idonee a sostenere la legittimità dell'atto; pertanto non sempre occorre nuova esposizione analitica in appello
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 56 e 58
Norme procedurali sul contenuto della decisione e sulla produzione di documenti: la Corte ha ritenuto che la delega prodotta in appello ai sensi dell'art.58 sanasse la carenza formale rilevata in primo grado e che il giudice d'appello ha fornito motivazione sufficiente ex art.56
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 47
L'art.47 relativo alla tassazione degli utili distribuiti con le percentuali parziali di inclusione riguarda utili formalmente distribuiti e contabilizzati; non si applica agli utili 'in nero' o extracontabili accertati e imputati direttamente ai soci tramite presunzione di distribuzione in società a ristretta base partecipativa
TUIR, artt. 44 e 45
Richiamati in relazione al divieto di doppia imposizione, ma la Corte ha escluso che vi sia duplicazione fiscale ove i redditi non siano mai transitati in contabilità societaria
L. n. 212 del 2000, art. 7
Principi di correttezza e diritto di difesa del contribuente; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di allegazione dei documenti (PVC e allegati) sia adempiuto purché gli atti e gli estratti siano resi disponibili o adeguatamente richiamati e che il contribuente non abbia indicato quali documenti non conosceva
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17
La previsione normativa dell'aggio ha natura retributiva per il servizio di riscossione; la determinazione dell'aggio rientra nella discrezionalità del legislatore e non è soggetta ai limiti della capacità contributiva o ad un obbligo di proporzionalità rispetto all'attività specifica svolta per ciascun atto
D.M. 21 novembre 2000 (Tabelle A e B)
Il decreto ministeriale disciplina il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive ma non la remunerazione complessiva (aggio) del servizio di riscossione; quindi non impedisce l'applicazione dell'aggio previsto dall'art.17
D.L. n. 95 del 2012, art. 5 (conv. L. n.135/2012)
Richiamato per affermare che la percentuale fissata non costituisce un limite massimo vincolante sul quantum dell'aggio, in quanto quest'ultimo ha natura retributiva e la determinazione compete al legislatore
Massime di principio
- La mancanza formale della delega di firma può essere sanata se l'Amministrazione esibisce la delega corretta in appello; l'assenza di delega valida giustifica l'annullamento solo se non viene fornita successiva prova della legittimazione
- Nelle società a ristretta base partecipativa la circostanza di operazioni non contabilizzate e l'evidenza di prelievi o movimentazioni riconducibili a soci legittimano la presunzione di distribuzione occulta di utili e l'imputazione di reddito ai soci
- Gli utili extracontabili ("in nero") non beneficiano delle regole di parziale esclusione previste dall'art.47 TUIR per utili formalmente distribuiti in contabilità; non si applica quindi il meccanismo volto a mitigare la doppia imposizione che presuppone una tassazione precedente in capo alla società
- L'aggio dovuto all'agente della riscossione è un compenso retributivo per il servizio di riscossione; la sua quantificazione è di regola rimessa alla normativa e non può essere impugnata con successo sostenendo la sua inesistenza quando prevista dalla legge
- La motivazione degli atti e delle decisioni può essere espressa per relationem se il richiamo è sufficientemente chiaro e rende percepibile il fondamento della decisione; tuttavia il contribuente deve indicare con precisione i documenti ritenuti non disponibili per far valere la nullità per carenza istruttoria
- In sede di appello l'Amministrazione può limitarsi a riproporre le deduzioni già svolte in primo grado: ciò è sufficiente a rispettare l'onere di specificità dell'impugnazione previsto dal processo tributario quando le stesse ragioni sono ritenute idonee a sostenere gli atti impugnati
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