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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25737/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione di vecchiaia erogata con decorrenza gennaio 2005 da un ente previdenziale privatizzato. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto dell'assicurato a vedere calcolata la quota retributiva della pensione secondo la disciplina previgente, ritenendo illegittime le modifiche regolamentari introdotte dalla Cassa con riferimento al principio del pro rata per le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 2003, e aveva condannato l'ente al pagamento degli arretrati entro il termine di prescrizione decennale. In cassazione l'ente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, degli artt. 10 e 12 del regolamento previdenziale della Cassa e del d.lgs. n. 509 del 1994, sostenendo che la disciplina regolamentare non violasse il principio del pro rata e che la Corte territoriale ne avesse dato un'interpretazione errata. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129, e del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47-bis, censurando il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione e l'applicazione del termine decennale anziché di quello quinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Sul primo ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui le modifiche peggiorative al sistema di calcolo introdotte dal regolamento della Cassa spiegano efficacia solo per le pensioni decorrenti da data successiva al 1 gennaio 2007, sicché la decisione di merito era conforme ai precedenti di legittimità. Sul secondo ha ribadito che, in materia di previdenza obbligatoria gestita da enti privatizzati ex d.lgs. n. 509 del 1994, la prescrizione quinquennale opera solo per crediti pensionistici liquidi ed esigibili già posti a disposizione dell'assicurato; quando sia contestato l'ammontare del trattamento e si chieda la riliquidazione, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della resistente, e alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    Richiamata dalla ricorrente per contestare la disciplina regolamentare della Cassa; la Corte ne conferma la lettura già offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di limiti di efficacia delle modifiche peggiorative al calcolo della pensione.

  • artt. 10 e 12 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    Le modifiche peggiorative introdotte da tali disposizioni non si applicano alle pensioni decorrenti prima del 1 gennaio 2007, secondo il principio del pro rata richiamato dalla giurisprudenza consolidata.

  • d.lgs. n. 509 del 1994

    Serve a qualificare la Cassa come ente previdenziale privatizzato; in tale ambito si applica il criterio giurisprudenziale sulla prescrizione della riliquidazione pensionistica.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica la prescrizione ordinaria decennale quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico e si chiede la riliquidazione.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale riguarda i ratei pensionistici liquidi ed esigibili, non la domanda di riliquidazione del trattamento.

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129

    Norma richiamata sul termine prescrizionale quinquennale, applicabile solo ai crediti pensionistici già determinati e dovuti.

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47-bis

    Richiamato quale base della censura sulla prescrizione quinquennale, ma ritenuto non decisivo nel caso di contestazione dell'ammontare della pensione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato posto a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le modifiche regolamentari peggiorative del sistema di calcolo delle prestazioni pensionistiche degli enti previdenziali privatizzati non possono incidere retroattivamente sulle pensioni già maturate prima del limite temporale individuato dalla giurisprudenza di legittimità, in applicazione del principio del pro rata.
  • In materia di trattamenti pensionistici, la prescrizione quinquennale riguarda solo i ratei già liquidi ed esigibili; quando sia controverso il quantum della pensione e si domandi la riliquidazione, il diritto si prescrive nel termine ordinario decennale.
  • Il giudice di merito che si conformi a un orientamento consolidato della Corte di cassazione su pro rata e prescrizione della riliquidazione pensionistica non incorre in errore di diritto.
  • La contestazione dell'ammontare della prestazione previdenziale impedisce di considerare il credito come definitivamente determinato ai fini dell'applicazione della prescrizione breve.

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