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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23846/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proposto)

La controversia

Il procedimento riguarda una misura di prevenzione personale: il soggetto interessato aveva chiesto al Tribunale di Reggio Calabria, in sede di incidente di esecuzione ex art. 666 c.p.p., il riconoscimento della fungibilità del periodo di custodia cautelare asseritamente ingiustamente sofferto dal 31 maggio 2022 al 18 dicembre 2023 con la durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno già applicata nel 2000, e, in subordine, la revoca della misura per sopravvenuta carenza di pericolosità sociale. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le richieste; la Corte di appello aveva poi dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto avverso tale decreto, ritenendo applicabili termini diversi e ormai decorsi. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dal d.l. n. 48 del 2025 conv. in l. n. 80 del 2025, nonché degli artt. 585 e 586 c.p.p., sostenendo che per l’impugnazione del rigetto dell’istanza di revoca della misura di prevenzione il termine fosse di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, con sospensione feriale, e che quindi l’appello depositato il 23 settembre 2025 fosse tempestivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la domanda di fungibilità era stata trattata dal Tribunale in sede di incidente di esecuzione, e che nel medesimo contesto il giudice poteva legittimamente esaminare anche la domanda nuova di revoca della misura per difetto di attualità della pericolosità sociale, essendo il procedimento esecutivo privo di natura impugnatoria e non soggetto a principio devolutivo. Ha quindi affermato che, poiché il decreto aveva deciso anche sulla revoca della sorveglianza speciale, l’impugnazione esperibile era l’appello. Inoltre, alla luce del nuovo art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il termine per proporre appello contro il provvedimento di rigetto della revoca è di trenta giorni dalla comunicazione, termine soggetto a sospensione feriale. Ne è derivato che il deposito dell’atto del 23 settembre 2025 era tempestivo. La Corte ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento della Corte di appello che aveva dichiarato l’inammissibilità, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    il Tribunale ha deciso l’istanza nell’ambito di un incidente di esecuzione; il procedimento esecutivo non ha natura di giudizio di impugnazione e può conoscere anche domande nuove formulate dalla parte privata in corso di procedimento.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    per l’impugnazione del provvedimento che decide sulla revoca o modifica della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale è previsto il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, come modificato dalla novella del 2025.

  • art. 585 c.p.p.

    richiamato dalla Corte di appello per il termine di impugnazione ritenuto applicabile all’istanza di fungibilità; la Corte di cassazione non lo assume come termine decisivo per la revoca della misura.

  • art. 586 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente insieme all’art. 585 c.p.p. per sostenere la tempestività del gravame.

  • legge 7 ottobre 1969, n. 742

    la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica anche ai termini per impugnare i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, in assenza di una deroga espressa.

  • art. 240-bis disp. att. c.p.p.

    richiamato in negativo: la deroga prevista per i procedimenti in materia di misure cautelari personali non è estensibile alle misure di prevenzione.

  • d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80

    ha modificato l’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, incidendo sul termine di impugnazione in materia di revoca della misura di prevenzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione il giudice non è vincolato dal principio devolutivo proprio del giudizio di impugnazione e deve decidere anche sulle domande nuove introdotte dalla parte privata nel corso del procedimento, purché sia rispettato il contraddittorio.
  • Quando un provvedimento emesso in sede esecutiva decide anche sulla revoca di una misura di prevenzione personale, l’impugnazione esperibile contro tale statuizione è l’appello, non il ricorso per cassazione.
  • Per l’impugnazione del provvedimento che rigetta la revoca o la modifica della sorveglianza speciale, il termine è quello previsto dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, ossia trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, nella formulazione risultante dalla novella del 2025.
  • I termini per proporre impugnazione in materia di misure di prevenzione hanno natura processuale e sono soggetti alla sospensione feriale, salvo espressa deroga legislativa, che nella specie non è prevista.
  • Se l’appello contro il diniego di revoca della misura di prevenzione è proposto nel termine di legge, la declaratoria di inammissibilità per tardività deve essere annullata.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza speciale di pubblica sicurezzaImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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