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Sentenza

Sentenza del 27/05/2016 n. 3374 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Operazioni inesistenti - Esistenza delle operazioni contestate - Onere per il contribuente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità e la detraibilità fiscale di operazioni ritenute inesistenti dall'Amministrazione finanziaria. In particolare, si discute dell'onere del contribuente di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e del livello di diligenza richiesto al cessionario nel verificare l'origine, gli antefatti e la regolarità delle cessioni. La decisione afferma che, quando vi è stata la consegna effettiva dei beni acquistati e l'Amministrazione non prova che tale consegna non sia avvenuta, non può essere richiesta al cessionario una particolare diligenza investigativa sulle vicende anteriori della cessione.

La decisione

La contestazione dell'Amministrazione finanziaria non può fondarsi sulla sola presunta inesistenza delle operazioni o sulla mancata verifica, da parte del cessionario, delle origini e degli antefatti della cessione. Se la consegna dei beni è effettiva e l'Amministrazione non dimostra il mancato avvenimento delle operazioni, il contribuente non è tenuto a svolgere controlli eccezionali o sproporzionati. L'esito è quindi favorevole al contribuente/cessionario, nei limiti del principio enunciato.

Norme richiamate

  • Principio unionale in materia di operazioni inesistenti e detrazione IVA

    Il diritto alla detrazione non può essere negato al cessionario sulla base di irregolarità o vicende relative alla catena commerciale precedente, se l'effettività dell'operazione è dimostrata e non è provato che il cessionario sapesse o dovesse sapere di partecipare a una frode.

  • Corte di Giustizia dell'Unione europea, causa C-277/14, PPUH Stehcemp

    Il cessionario non è soggetto a un obbligo generale di verificare l'affidabilità e la regolarità dei propri fornitori oltre quanto ragionevolmente esigibile. L'Amministrazione deve dimostrare gli elementi che rendono l'operazione inesistente o fraudolenta e, se necessario, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti e non può basarsi soltanto su presunzioni generiche o sulle irregolarità del fornitore.
  • La prova della consegna effettiva dei beni costituisce un elemento centrale per dimostrare la realtà dell'operazione.
  • Al cessionario non è normalmente richiesta un'attività investigativa approfondita sulle origini dei beni o sulle vicende dei precedenti passaggi commerciali.
  • La detrazione o il riconoscimento fiscale possono essere negati se l'Amministrazione dimostra che l'operazione era fittizia oppure che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
  • È comunque opportuno conservare documentazione coerente dell'operazione, come fatture, contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti e prove della ricezione dei beni.

Testo integrale

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