Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/02/2015 n. 1888 - Comm. Trib. Prov. Milano

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sostenendo, in sostanza, che fossero necessarie ulteriori formalità notificatorie o l'intervento di un soggetto abilitato alla notificazione.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. 602/1973. In tale modalità è sufficiente l'invio del plico chiuso contenente la cartella tramite raccomandata A/R; la notificazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di una persona abilitata. Inoltre, anche eventuali irregolarità non comporterebbero necessariamente la nullità qualora l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 26, comma 1, secondo periodo, d.P.R. 602/1973

    Consente la notificazione della cartella di pagamento mediante invio diretto, da parte dell'Agente della Riscossione, di una raccomandata con avviso di ricevimento. Per questa modalità è sufficiente spedire il plico chiuso contenente la cartella e acquisire la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di una persona abilitata.

  • Art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Il raggiungimento dello scopo dell'atto impedisce di dichiararne la nullità per eventuali irregolarità formali, quando il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'Agente della Riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica o dell'intervento dell'ufficiale giudiziario.
  • Nella notificazione a mezzo raccomandata A/R, occorre verificare principalmente l'invio del plico chiuso, la corretta ricezione e la sottoscrizione dell'avviso da parte di una persona abilitata secondo la disciplina applicabile.
  • Le contestazioni basate su mere irregolarità formali possono essere superate se risulta che la cartella è stata effettivamente ricevuta e che il destinatario ha potuto conoscerne il contenuto e difendersi.
  • Per contestare efficacemente la notificazione non è normalmente sufficiente dedurre l'assenza di formalità ulteriori: è necessario dimostrare un vizio concreto tale da impedire la conoscenza dell'atto o il raggiungimento dello scopo della notificazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.