Cassazione Penale, Sentenza n. 2152/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e del principio della "domanda cautelare" (art. 291 cod. proc. pen. e artt. 291-321 cod. proc. pen.), sostenendo che l'istanza del Pubblico Ministero indicava i pericula solo rispetto al reato di cui all'art. 633 c.p. (occupazione abusiva) e non rispetto al reato di violenza privata ex art. 610 c.p.; perciò, secondo il ricorrente, il G.I.P. e il Tribunale del Riesame avrebbero adottato la misura estendendola a una fattispecie non tempestivamente e concretamente richiesta, violando il principio della domanda cautelare e omettendo una motivazione adeguata in ordine al periculum relativo alla violenza privata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura. Ha ritenuto che l'istanza del P.M. facesse riferimento ad entrambe le fattispecie (art. 633 e art. 610 c.p.) e che la documentazione prodotta, in particolare l'apposizione di lucchetti che impedivano l'accesso al bene, giustificasse l'applicazione del sequestro preventivo anche con riferimento alla violenza privata. La Corte ha valorizzato la funzione coercitiva dei lucchetti quale mezzo idoneo a comprimere la libertà di azione della persona offesa e ha concluso che il periculum in mora e gli altri presupposti della misura erano adeguatamente motivati. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sulle motivazioni del ricorso per cassazione; la Corte ritiene che la doglianza relativa alla motivazione debba essere valutata nei limiti del controllo di legittimità e che nel caso fosse infondata poiché la motivazione del Tribunale del Riesame era congrua e non meramente apparente.
art. 291 cod. proc. pen.
Principio della domanda cautelare: la misura cautelare deve avere presupposto nella richiesta del P.M. La Corte afferma però che la valutazione della domanda si può fare anche in base al testo complessivo dell'istanza e della documentazione allegata; se dall'istanza emerge univocamente il riferimento a più fattispecie, non si realizza violazione del principio.
artt. 291-321 cod. proc. pen.
Norme che regolano la materia cautelare; la Corte ha richiamato il quadro normativo per ricordare che la domanda del P.M. è presupposto imprescindibile, ma che l'interpretazione del contenuto della domanda deve tenere conto del contesto e degli allegati probatori.
art. 610 cod. pen.
Delitto di violenza privata: la Corte ha ribadito che l'elemento della violenza si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona della libertà di azione; l'apposizione dei lucchetti è stata considerata mezzo idoneo a integrare la violenza privata e giustificare il sequestro dell'immobile quale strumento del reato.
art. 633 cod. pen.
Delitto di invasione o occupazione abusiva di immobile altrui: la Corte ha rilevato che l'istanza del P.M. richiamava anche questa fattispecie e che la documentazione ha documentato l'occupazione abusiva, idonea a fondare il sequestro preventivo.
Massime di principio
- La misura cautelare reale (sequestro preventivo) richiede una domanda del Pubblico Ministero, ma il contenuto della domanda va interpretato nel suo complesso e in rapporto alla documentazione allegata: se dall'istanza emerge chiaramente il riferimento a più fattispecie, non si viola il principio della domanda cautelare limitandosi a motivare rispetto a una di esse quando questa sia collegata e funzionale alle altre.
- Per configurare violenza privata ai fini penali non è necessario un'aggressione fisica diretta: qualsiasi mezzo idoneo a privare la vittima della libertà di azione (es. apposizione di lucchetti che impediscono l'accesso ai beni) può integrare l'elemento della violenza e giustificare misure cautelari sul bene strumentale al reato.
- La valutazione del periculum in mora ai fini del sequestro preventivo si basa su elementi concreti e documentati; l'esistenza di un procedimento parallelo non impedisce il sequestro se sono presenti ragioni che ne giustificano l'urgenza e l'efficacia cautelare.
- In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente le prove ma verifica la correttezza giuridica della decisione e la presenza di motivazione congrua: motivazione apparente o mancanza di domanda specifica devono essere dimostrate in modo preciso per prevalere in cassazione.
- Quando più reati sono funzionalmente collegati (es. violenza privata finalizzata all'occupazione abusiva), il sequestro dell'oggetto materiale del reato può essere legittimamente disposto con riferimento alla totalità del comportamento criminoso purché adeguatamente motivato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2018/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2022/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2025/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2026/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2028/2025 del 17/01/2025
- Sentenza penale · 17 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2029/2025 del 17/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →