Cassazione Penale, Sentenza n. 3119/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Velletri. La ricorrente deduceva violazione di legge (art. 321 c.p.p.) per assenza o apparente contraddittorietà della motivazione in ordine al periculum in mora: sosteneva che il sequestro era fondato su condotte riferibili al coindagato Leonardo Guiderdone e non a lei, per cui non sarebbe stato dimostrato il pericolo di dispersione del patrimonio riconducibile alla stessa Pangallo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non si trattasse di motivazione apparente: il Tribunale aveva fornito una motivazione articolata e sufficiente sul pericolo cautelare, rilevando che l'immobile era stato sequestrato a fini impeditive per evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato e la definitiva dispersione del bene. Il giudice ha inoltre evidenziato elementi investigativi riguardanti trasferimenti fittizi e impiego di prestanome, con collegamento anche all'indagata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; nel caso la corte ha operato con questo rito, con deposito di conclusioni anche da parte del Pubblico Ministero
art. 321 cod. proc. pen. (c.p.p.)
La dedotta viziosità della motivazione (assente o apparente) è deducibile in cassazione nelle controversie relative a misure cautelari reali; tuttavia la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse esaustiva in ordine al periculum in mora
art. 616 cod. proc. pen. (c.p.p.)
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato equitativamente tale somma in euro 3.000,00
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione può dedurre vizi di legge anche con riguardo alla motivazione (es. motivazione assente o apparente), ma il giudice di legittimità valuta se la motivazione del giudice di merito sia effettivamente carente o se, come nel caso, sia sufficientemente articolata.
- Per provare il "periculum in mora" non è necessario che tutti gli atti di dispersione siano immediatamente riconducibili in modo esclusivo alla sola ricorrente: prove di trasferimenti fittizi, utilizzo di prestanome e condotte distrattive anche riconducibili al gruppo familiare o al coindagato possono essere ritenute idonee a giustificare il vincolo sul bene se esiste un collegamento probatorio con l'indagata.
- Chi impugna un sequestro preventivo per assenza di pericolo cautelare deve focalizzarsi nel dimostrare concretamente l'assenza di elementi probatori che colleghino l'indagato alla concreta possibilità di dispersione del patrimonio (es. assenza di atti di trasferimento, mancanza di collegamenti con prestanome, mancanza di comportamenti volta a eludere future confische).
- La procedura con contraddittorio scritto (art. 23 comma 8 D.L. 137/2020) vale anche per i procedimenti cautelari innanzi ai riesami e comporta che le parti possano depositare memorie scritte; la mancata fondatezza delle deduzioni scritte può comunque condurre all'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: è dunque necessario valutare anche il rischio economico di un ricorso non fondato.
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