Cassazione Penale, Sentenza n. 7318/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello principalmente per: 1) presunta carenza e illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis, comma 1 c.p.) rispetto a varie fattispecie di estorsione; 2) vizio per riformatio in peius e violazione dell'art. 597 c.p.p. nella determinazione della pena rispetto a compagni di reato; 3) eccessiva affidamento su dichiarazioni della persone offese e di collaboratori per l'affermazione della responsabilità e del concorso di persone nel reato; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e valutazione erronea della responsabilità personale in alcuni episodi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi sollevati fossero, in gran parte, richieste di nuova valutazione del materiale probatorio non consentite in sede di legittimità; ha confermato la ricostruzione di merito sull'esistenza dell'aggravante del metodo mafioso (anche in presenza di intimidazione "silente" mediante la spendita del cognome e del radicamento territoriale della famiglia criminale), la qualificazione delle fattispecie e la partecipazione di Iannarilli all'estorsione per concorso di persone. Ha altresì dichiarato infondato il rilievo sulla riformazione in peius, ritenendo legittima la ristrutturazione del reato continuato operata dalla Corte di appello. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e in solido al rimborso delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 c.p.
L'aggravante del "metodo mafioso" può sussistere anche quando la minaccia è "silente"; rileva la capacità intimidatoria derivante dall'evocazione dell'appartenenza a un gruppo di fama criminale e dal radicamento territoriale, più che la manifestazione esplicita di violenza
art. 581 c.p.
Richiamato per la riqualificazione di alcuni fatti (violenza privata) rispetto a fattispecie iniziali; la Corte territoriale ha operato la riclassificazione sulla base delle modalità concrete della condotta
art. 610 c.p.
Richiamato nella riqualificazione di taluni capi (minaccia) con esclusione dell'aggravante mafiosa in specifiche contestazioni, in base alla concreta valutazione dei fatti
art. 597 c.p.p.
Il divieto di riformatio in peius non è violato quando il giudice dell'impugnazione ristruttura il reato continuato (cambiando la regìa del fatto unificato) e la nuova dosimetria non comporti una pena complessiva superiore a quella di primo grado; è consentito aumento per un fatto se la pena complessiva è inferiore o uguale a quella precedente
Massime di principio
- In sede di cassazione non è ammessa una nuova valutazione del materiale probatorio: i censure che in realtà chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non sono dirette a mostrare carenza, contraddittorietà o manifestà illogicità della motivazione
- L'aggravante del metodo mafioso può desumersi dalla sola evocazione del nome/collegamento familiare con consorterie di provata fama criminale; non è indispensabile una minaccia esplicita o violenta quando l'evocazione genera uno stato di soggezione specifico nella vittima
- Le dichiarazioni della persona offesa o del collaboratore di giustizia possono, se adeguatamente vagliate e ritenute attendibili, fondare l'affermazione di responsabilità anche se non sorrette da riscontri materiali
- Per il concorso di persone nel reato è sufficiente un apporto materiale idoneo ad agevolare o rafforzare il proposito criminoso altrui; non è necessario che tutti i partecipanti abbiano perseguito lo stesso vantaggio economico
- La riformazione della struttura del reato continuato in appello può comportare diversa distribuzione delle pene tra i fatti unificati senza violare il divieto di riformatio in peius, purché la pena complessiva non risulti aumentata rispetto al primo grado
- Nella determinazione della pena il giudice di merito può valorizzare la gravità sociale della condotta e la "caratura criminale" dell'imputato (pregressi penali, misure di prevenzione) a valle di una motivazione non meramente apparente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7260/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7261/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7262/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7263/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7264/2025 del 21/02/2025
- Sentenza penale · 21 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7265/2025 del 21/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →