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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7318/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello principalmente per: 1) presunta carenza e illogicità della motivazione sulla sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis, comma 1 c.p.) rispetto a varie fattispecie di estorsione; 2) vizio per riformatio in peius e violazione dell'art. 597 c.p.p. nella determinazione della pena rispetto a compagni di reato; 3) eccessiva affidamento su dichiarazioni della persone offese e di collaboratori per l'affermazione della responsabilità e del concorso di persone nel reato; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e valutazione erronea della responsabilità personale in alcuni episodi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi sollevati fossero, in gran parte, richieste di nuova valutazione del materiale probatorio non consentite in sede di legittimità; ha confermato la ricostruzione di merito sull'esistenza dell'aggravante del metodo mafioso (anche in presenza di intimidazione "silente" mediante la spendita del cognome e del radicamento territoriale della famiglia criminale), la qualificazione delle fattispecie e la partecipazione di Iannarilli all'estorsione per concorso di persone. Ha altresì dichiarato infondato il rilievo sulla riformazione in peius, ritenendo legittima la ristrutturazione del reato continuato operata dalla Corte di appello. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e in solido al rimborso delle spese delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    L'aggravante del "metodo mafioso" può sussistere anche quando la minaccia è "silente"; rileva la capacità intimidatoria derivante dall'evocazione dell'appartenenza a un gruppo di fama criminale e dal radicamento territoriale, più che la manifestazione esplicita di violenza

  • art. 581 c.p.

    Richiamato per la riqualificazione di alcuni fatti (violenza privata) rispetto a fattispecie iniziali; la Corte territoriale ha operato la riclassificazione sulla base delle modalità concrete della condotta

  • art. 610 c.p.

    Richiamato nella riqualificazione di taluni capi (minaccia) con esclusione dell'aggravante mafiosa in specifiche contestazioni, in base alla concreta valutazione dei fatti

  • art. 597 c.p.p.

    Il divieto di riformatio in peius non è violato quando il giudice dell'impugnazione ristruttura il reato continuato (cambiando la regìa del fatto unificato) e la nuova dosimetria non comporti una pena complessiva superiore a quella di primo grado; è consentito aumento per un fatto se la pena complessiva è inferiore o uguale a quella precedente

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è ammessa una nuova valutazione del materiale probatorio: i censure che in realtà chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non sono dirette a mostrare carenza, contraddittorietà o manifestà illogicità della motivazione
  • L'aggravante del metodo mafioso può desumersi dalla sola evocazione del nome/collegamento familiare con consorterie di provata fama criminale; non è indispensabile una minaccia esplicita o violenta quando l'evocazione genera uno stato di soggezione specifico nella vittima
  • Le dichiarazioni della persona offesa o del collaboratore di giustizia possono, se adeguatamente vagliate e ritenute attendibili, fondare l'affermazione di responsabilità anche se non sorrette da riscontri materiali
  • Per il concorso di persone nel reato è sufficiente un apporto materiale idoneo ad agevolare o rafforzare il proposito criminoso altrui; non è necessario che tutti i partecipanti abbiano perseguito lo stesso vantaggio economico
  • La riformazione della struttura del reato continuato in appello può comportare diversa distribuzione delle pene tra i fatti unificati senza violare il divieto di riformatio in peius, purché la pena complessiva non risulti aumentata rispetto al primo grado
  • Nella determinazione della pena il giudice di merito può valorizzare la gravità sociale della condotta e la "caratura criminale" dell'imputato (pregressi penali, misure di prevenzione) a valle di una motivazione non meramente apparente

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