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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28920/2025 del 02/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2009, emessa in relazione a due avvisi di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativi agli anni d’imposta 2002 e 2003. Dopo un primo rigetto per inammissibilità in CTP, un accoglimento in CTR, una precedente cassazione con rinvio e la successiva riassunzione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva nuovamente rigettato l’appello del contribuente, ritenendo provato che la notifica riguardasse proprio quella cartella e osservando che il contribuente non aveva fornito prova idonea della dedotta difformità tra l’atto ricevuto e quello asseritamente spedito. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la motivazione non consentisse di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito nel ritenere non assolto l’onere probatorio in ordine al contenuto del plico notificato e alla pretesa ricezione di atti diversi da quelli prodotti dall’Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e intellegibile, esplicitando le ragioni della decisione e collocandosi al di sopra del minimo costituzionale richiesto per la validità della motivazione. Ha inoltre ribadito il principio secondo cui, nella notifica della cartella di pagamento a mezzo posta, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere la conoscenza dell’atto, sicché, se il destinatario deduce che il plico non conteneva l’atto indicato o ne conteneva uno diverso, è lui a dover fornire la prova di tale circostanza. In applicazione di tali principi, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e agli ulteriori importi ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito è valida se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiede una motivazione idonea e intellegibile; la sentenza impugnata è stata ritenuta conforme a tale standard.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    La motivazione della decisione tributaria deve rendere percepibili le ragioni del convincimento del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda la nullità della sentenza per difetto di motivazione nei limiti dell’art. 132 c.p.c.; qui non sussiste.

  • art. 1335 c.c.

    La consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell’atto da parte del ricevente.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata applicata la condanna per responsabilità aggravata a carico della parte soccombente, ritenuta compatibile con la definizione accelerata del giudizio.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stato disposto l’ulteriore importo in favore della cassa delle ammende quale conseguenza della soccombenza in un giudizio definito in coerenza con la proposta accelerata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento di decisione accelerata, la mancata adesione a una proposta poi confermata può integrare presupposti di abuso del processo e responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soccombente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito la disciplina dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di notifica della cartella di pagamento a mezzo posta, la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza dell’atto notificato ai sensi dell’art. 1335 c.c.
  • Se il destinatario della notifica deduce che il plico non conteneva l’atto indicato o conteneva un atto diverso, grava su di lui l’onere di provare tale circostanza, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
  • La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione non è fondata quando la decisione espliciti, anche sinteticamente, le ragioni della conclusione raggiunta e renda percepibile l’iter logico seguito dal giudice.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta del consigliere può legittimare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto la mancata adesione a una valutazione poi confermata è letta come indice di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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