Cassazione Civile, Ordinanza n. 16919/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assistiti)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione di una delibera consiliare relativa alla titolarità del patrimonio di un ente di assistenza sanitaria integrativa. Il giudice di primo grado aveva annullato la delibera e ordinato il ripristino, in capo alla cassa indicata in atti, della titolarità del patrimonio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2010; la Corte d'appello aveva confermato. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il fondo sanitario integrativo, con tre motivi, e successivamente la cassa per l'assistenza sanitaria, con cinque motivi qualificati come ricorso incidentale. Gli originari attori/controricorrenti resistevano ad entrambi i ricorsi e proponevano a loro volta ricorsi incidentali. Nel corso del giudizio di legittimità le parti costituite depositavano una dichiarazione congiunta di intervenuta cessazione della materia del contendere, riferendo di aver definito transattivamente la lite con effetto novativo e con un nuovo regolamento negoziale sostitutivo della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo precluso lo scrutinio dei motivi di ricorso. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, perché il giudizio non si è concluso con rigetto, inammissibilità o improcedibilità ma con cessazione della materia del contendere, determinata da accordo negoziale che ha fatto venir meno l'efficacia della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 382 c.p.c.
richiamato solo per escludere che la vicenda fosse riconducibile alle tipologie decisorie ivi previste, una volta intervenuta la cessazione della materia del contendere per accordo delle parti.
art. 383 c.p.c.
citato insieme alle altre norme processuali per affermare che, in presenza dell'accordo negoziale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e non decidere sul merito dei ricorsi.
art. 384 c.p.c.
citato per ribadire che la definizione concordata della controversia impedisce una decisione sul contenuto dei ricorsi in cassazione.
art. 13 D.P.R. 115/2002
richiamato solo ai fini dell'esclusione del raddoppio del contributo unificato, non essendo il giudizio concluso con rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, tutte le parti costituite dichiarano di avere definito transattivamente la controversia con un accordo negoziale che regola integralmente la materia del contendere, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e non esaminare i motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere per accordo delle parti comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, senza che la controversia sia decisa nei termini del rigetto, dell'accoglimento o dell'inammissibilità.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando le parti chiedono la compensazione integrale delle spese in ragione dell'accordo transattivo che definisce la lite, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
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