Sentenza n. 292/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 3122/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 3464/2024), pubblicata in data 21.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 8.894,07.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza civile di condanna al pagamento di euro 8.894,07, oltre interessi legali, per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 8.894,07 a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: notificazione del titolo in forma conforme all'originale, notificazione a mezzo PEC presso il domicilio reale dell'amministrazione e decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l'integrale esecuzione, previa segnalazione della ricorrente. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato, in quanto attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, considerata la serialità delle inottemperanze ministeriali relative alle condanne per abusiva reiterazione di contratti a termine.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la formulazione vigente, ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., incidendo sulle modalità di attestazione del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche alle azioni di esecuzione in forma specifica del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento del capitale liquidato e degli interessi legali maturati, assegnando un termine per l'adempimento.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all'amministrazione inadempiente per compiere tutti gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico ed è connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.
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