Sentenza n. 355/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione di c.c. n. 2 del 3.5.2019, nella parte in cui il Consiglio ha deliberato di stabilire il costo per il rinnovo delle concessioni scadute o in scadenza di uso di terreni per costruzioni di tombe di famiglia e che le concessioni perpetue, ove esistenti nel Cimitero Comunale di Pignataro Interamna, sono trasformate, ad ogni effetto di legge e regolamento comunale, in concessioni temporanee della durata anni 30, soggette a rinnovo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 3 maggio 2019, nella parte relativa al rinnovo delle concessioni cimiteriali per terreni destinati a tombe di famiglia e alla trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni temporanee trentennali rinnovabili
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione con cui il Comune ha stabilito i costi per il rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute o in scadenza relative a terreni destinati alla costruzione di tombe di famiglia e ha previsto che le concessioni perpetue esistenti fossero trasformate in concessioni temporanee della durata di trent'anni, soggette a rinnovo. Hanno dedotto la violazione degli artt. 21-quinquies e seguenti della legge n. 241/1990, dei principi di buon andamento, correttezza, tutela dell'affidamento e giusto procedimento, dei principi in materia di concessioni amministrative e cimiteriali, dello ius sepulchri, dell'art. 92 del d.P.R. n. 285/1990 e dell'art. 52 del regolamento comunale di polizia mortuaria. Hanno sostenuto che le concessioni, rilasciate prima del d.P.R. n. 803/1975 e disciplinate dal regolamento comunale del 1948, avessero natura perpetua e non potessero essere unilateralmente trasformate in concessioni temporanee mediante una deliberazione consiliare. È stata inoltre contestata la determinazione delle tariffe di rinnovo, per violazione dell'art. 117 del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 97 Cost. e per mancanza di una deliberazione della Giunta comunale, nonché per l'asserita determinazione forfettaria e priva dell'indicazione dei costi effettivi di costruzione, gestione, estumulazione, smaltimento, raccolta dei resti, pulizia e manutenzione. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo, deducendo la mancata dimostrazione del titolo e delle condizioni dell'azione per ciascun ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. In via preliminare ha ritenuto fondata l'eccezione relativa al ricorso collettivo. La proposizione congiunta è ammessa soltanto quando ricorrano, ex ante, l'identità delle posizioni sostanziali e processuali, l'identità dell'oggetto delle domande e degli atti impugnati, l'omogeneità dei motivi e l'assenza di qualsiasi conflitto, anche potenziale, tra i ricorrenti. Nel caso concreto, il ricorso indicava genericamente che tutti erano titolari di concessioni perpetue, ma precisava anche che soltanto alcuni disponevano dei contratti originari. Dalla stessa prospettazione emergevano posizioni differenziate: alcuni erano titolari diretti, altri eredi, altri cessionari e numerosi ricorrenti non avevano prodotto né indicato alcun titolo concessorio. Tale eterogeneità impediva di verificare, per ciascuno, la legittimazione, l'interesse concreto e attuale, l'omogeneità delle posizioni e l'assenza di conflitti. Il Collegio ha quindi ritenuto il ricorso collettivo inammissibile. Per completezza, ha esaminato anche il merito, giudicandolo infondato. Ha affermato che la natura demaniale dei cimiteri è incompatibile con concessioni perpetue, poiché la perpetuità finirebbe per attribuire al privato una posizione sostanzialmente proprietaria su un bene pubblico, sottraendolo definitivamente alla destinazione collettiva. Le concessioni cimiteriali possono avere durata molto lunga ed essere rinnovabili, ma non possono creare un diritto perpetuo e intangibile sottratto al potere regolatorio dell'amministrazione. È stata inoltre respinta la censura fondata sull'art. 117 del d.lgs. n. 267/2000, ritenuto riferibile alla disciplina delle tariffe dei servizi pubblici ordinari e non alla fattispecie delle concessioni cimiteriali oggetto di causa. Le spese sono state compensate per la particolarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
Il processo amministrativo ha natura soggettiva ed è diretto alla tutela di una concreta posizione soggettiva lesa, non al controllo oggettivo e astratto della legittimità dell'azione amministrativa.
art. 40 c.p.a.
Il paradigma ordinario del processo impugnatorio è riferito all'impugnazione di un singolo provvedimento da parte di un singolo soggetto; ricorso collettivo e cumulativo costituiscono eccezioni da interpretare restrittivamente.
art. 92 d.P.R. 285/1990
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma il giudice non l'ha ritenuta ostativa alla regolamentazione temporale delle concessioni cimiteriali.
art. 117 d.lgs. 267/2000
La norma riguarda le tariffe dei servizi pubblici erogati ordinariamente dal Comune e non disciplina le tariffe relative alle concessioni cimiteriali oggetto del giudizio.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La norma è stata invocata dai ricorrenti in relazione alla trasformazione delle concessioni, ma la questione è stata assorbita dall'inammissibilità e, in via di completezza, dalla ritenuta infondatezza del ricorso.
art. 842, comma 3, c.c.
I cimiteri sono ricompresi nel demanio comunale; di conseguenza, non possono essere oggetto di atti dispositivi amministrativi senza limiti temporali tali da trasformare il bene demaniale in proprietà privata.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile soltanto quando sia dimostrata ex ante l'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, l'identità dell'oggetto delle domande e degli atti impugnati, l'omogeneità dei motivi e l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali.
- Nel ricorso collettivo ciascun ricorrente deve allegare e documentare le proprie specifiche condizioni di legittimazione e interesse; la mera affermazione di una posizione comune non consente al giudice di verificarne la concreta titolarità e determina l'inammissibilità quando le posizioni risultino eterogenee.
- La natura demaniale dei cimiteri è incompatibile con la costituzione o il mantenimento di concessioni perpetue intese come diritti intangibili, poiché la perpetuità sottrarrebbe definitivamente il bene alla sua destinazione pubblica e attribuirebbe al concessionario una posizione sostanzialmente proprietaria.
- Le concessioni cimiteriali possono avere durata anche molto lunga ed essere rinnovabili, ma restano temporalmente limitate e soggette al potere di regolamentazione dell'amministrazione competente.
- L'art. 117 del d.lgs. n. 267/2000, secondo l'interpretazione adottata, disciplina le tariffe dei servizi pubblici ordinari e non si applica alla determinazione dei costi connessi alle concessioni cimiteriali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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