Ordinanza n. 65/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego della proposta di SUAP in Variante (ex art. 8 del DPR 160/10) notificato il 18.11.2025; della Determinazione Dirigenziale n. 1233 del 18.11.2025 con la quale è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi; del provvedimento di non accoglimento delle osservazioni del 17.11.2025; del preavviso di diniego della proposta di SUAP in Variante del 10.11.2025; della Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 6.11.2025 avente ad oggetto “In merito alla procedura di cui all’art. 8 del DPR 160/10 “Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici” – atto di indirizzo”; in parte qua, ove occorrer possa, della proposta di Variante del PGT e dei relativi elaborati, da cui si possono estrapolare e visionare anche dal seguente link del sito comunale (https://comune.segrate.mi.it/servizi/catastourbanistica/Trasparenza_sui_procedimenti_di_pianificazione_e_programmazione_urbanistica/Proposta-di-Variante-al-PGT-2025-Elaborati/); di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso. Con espressa riserva di presentare domanda di risarcimento del danno in separato giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della proposta SUAP in variante ex art. 8 d.P.R. 160/2010, connesso alla conclusione negativa della conferenza di servizi e agli ulteriori atti procedimentali e pianificatori impugnati
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il diniego della proposta SUAP in variante notificato il 18 novembre 2025, la determinazione dirigenziale di conclusione negativa della conferenza di servizi, il mancato accoglimento delle osservazioni, il preavviso di diniego, l'atto di indirizzo della Giunta comunale e, ove occorrente, la proposta di variante al PGT e i relativi elaborati. Il testo richiama, tra le censure, la deduzione di un uso distorto del potere di pianificazione. La domanda cautelare è stata fondata, secondo quanto emerge dall'ordinanza, sulla natura meramente soprassessoria del diniego e sull'assenza di adeguata motivazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto che il diniego della proposta SUAP in variante, mentre la proposta di variante al PGT era ancora in fase di VAS, presentasse natura meramente soprassessoria e fosse privo di adeguata motivazione. Per tali ragioni ha disposto l'accoglimento delle misure cautelari e ha fissato l'udienza pubblica per l'8 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito delle censure né annulla definitivamente gli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 160/2010
“Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici”
La disposizione costituisce il fondamento della proposta SUAP in variante oggetto del diniego; il giudice valuta cautelarmente il diniego adottato nell'ambito di tale procedimento.
art. 55 c.p.a.
È la base processuale per la domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto sussistenti ragioni sufficienti per accogliere le misure cautelari.
Massime di principio
- Un diniego relativo a una proposta SUAP in variante adottato mentre la connessa proposta di variante urbanistica è ancora in fase di VAS può essere sospeso cautelarmente quando presenti natura meramente soprassessoria e non esponga un'adeguata motivazione.
- La natura meramente soprassessoria di un diniego e il difetto di adeguata motivazione costituiscono elementi idonei, in sede cautelare, a giustificare l'accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto.
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