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Ordinanza

Ordinanza n. 2404/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1719/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202604288

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che esso non consentisse di superare la decisione del giudice di primo grado, anche in considerazione degli effetti dell'interdittiva sul rapporto di diritto pubblico. La misura cautelare non è stata quindi concessa e l'ordinanza del TAR è rimasta ferma. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, n. 1719/2026, di reiezione della domanda cautelare proposta contro gli effetti dell'interdittiva antimafia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare nel giudizio promosso avverso gli effetti dell'interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico con le amministrazioni resistenti. Dal testo non emergono i motivi specifici dedotti nell'appello, né gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; l'appello è stato respinto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Individuato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare l'appellante.

  • Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase di appello cautelare, la parte appellante deve dimostrare elementi idonei a superare la valutazione negativa già compiuta dal giudice di primo grado; in mancanza, l'appello va respinto.
  • La valutazione cautelare deve tenere conto degli effetti dell'interdittiva antimafia sul rapporto di diritto pubblico, i quali costituiscono un elemento rilevante nel giudizio sulla concedibilità della tutela provvisoria.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiTutela cautelare

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