Cassazione Civile, Ordinanza n. 10436/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore del difensore per compensi professionali maturati per l'assistenza prestata in due giudizi dinanzi al TAR Puglia. La Regione, opponendosi, aveva sostenuto che, in base alla convenzione e alle lettere di incarico, dovessero applicarsi i minimi tariffari vigenti al momento della prestazione nel caso di giudizi estinti, e che non fosse possibile promuovere il monitorio prima del decorso di un anno dalla messa in mora. Il tribunale aveva revocato l'ingiunzione e liquidato somme inferiori; la corte d'appello aveva ulteriormente ridotto il compenso, ritenendo vincolanti le condizioni fissate dalla disciplina regionale e che il silenzio del professionista non valesse accettazione, oltre a negare la spettanza degli onorari massimi e a dichiarare nuova la domanda di maggiorazione per la difesa di più parti. In Cassazione il professionista ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione del principio di immutabilità del giudice, poiché il collegio che aveva deciso non coincideva con quello che aveva trattenuto la causa in decisione; 2) nullità per omessa declaratoria di tardività dell'opposizione monitoria, introdotta con citazione anziché con ricorso e con deposito oltre il termine ex art. 641 c.p.c.; 3) violazione di norme processuali, civilistiche e regionali in tema di conferimento dell'incarico e di determinazione del compenso, per avere la corte d'appello ritenuto che la procura alle liti implicasse l'accettazione delle condizioni contenute nelle lettere di incarico e nella legge regionale; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla liquidazione dei compensi secondo le tariffe o i parametri del D.M. 140/2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando dalla lettura del verbale d'udienza e della sentenza che il collegio giudicante in appello era mutato dopo la precisazione delle conclusioni: i giudici presenti alla discussione non coincidevano con quelli che avevano deliberato e sottoscritto la decisione. Ha quindi affermato la nullità radicale della sentenza per violazione del principio di immutabilità del giudice ex art. 276 c.p.c. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 158 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 161 c.p.c. come norma posta a presidio della nullità della sentenza per vizi del giudice o del procedimento collegiale.
art. 161 c.p.c.
Invocato dal ricorrente a sostegno della nullità della sentenza d'appello per irregolare composizione del collegio.
art. 276, comma 1, c.p.c.
"possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione"
La Corte lo interpreta nel senso che devono deliberare e sottoscrivere la sentenza gli stessi giudici dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni o si è svolta l'ultima attività processuale.
artt. 287 e 288 c.p.c.
Le eventuali difformità nell'intestazione della sentenza rispetto al verbale sono considerate errori materiali emendabili e non decisive per stabilire la composizione del collegio.
art. 641 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo; il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 83 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione al conferimento del mandato alle liti e alla disciplina dell'incarico professionale; il motivo è rimasto assorbito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo per omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione dei compensi; motivo assorbito.
art. 1362 c.c.
Richiamato nel terzo motivo per l'interpretazione della convenzione e delle lettere di incarico; motivo assorbito.
artt. 1704, 1708, 1709, 1720 c.c.
Richiamati nel terzo motivo con riferimento al rapporto di mandato e ai suoi effetti economici; motivo assorbito.
art. 2230 c.c.
Richiamato nel terzo motivo quale norma sul contratto d'opera professionale; motivo assorbito.
art. 2233 c.c.
Richiamato nel terzo motivo sulla determinazione del compenso del professionista; motivo assorbito.
art. 11 L.R. 22/1997
Richiamato nel terzo motivo e nella motivazione della sentenza d'appello quale fonte delle condizioni per gli incarichi ad avvocati esterni; la Cassazione non entra nel merito per assorbimento.
D.M. 127/2004
Richiamato nel terzo motivo in tema di tariffe professionali; motivo assorbito.
D.M. 140/2012
Richiamato nel quarto motivo come parametro per la liquidazione dei compensi; motivo assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio collegiale, la sentenza è nulla se la decisione è deliberata e sottoscritta da un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione o ha trattenuto la causa in decisione; il principio di immutabilità del giudice deve risultare dalla corrispondenza tra verbale d'udienza e composizione del collegio decisore.
- Ai fini dell'accertamento della composizione del collegio, prevalgono le risultanze del verbale di udienza rispetto all'intestazione della sentenza; eventuali difformità nell'epigrafe possono integrare mero errore materiale emendabile.
- Quando viene accolto un motivo di ricorso idoneo a travolgere la sentenza impugnata per nullità processuale, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
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