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Sentenza

Sentenza n. 1966/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’accertamento della illegittimità e del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sul procedimento amministrativo n. na2210511202 avente ad oggetto la domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 38 comma 7 del dpr. n. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni avanzata dal sig. Tariq Atif.

Giustizia amministrativa202506411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia mediante nulla osta per lavoro subordinato stagionale e titolare di un permesso di soggiorno stagionale rilasciato dalla Questura di Rimini, aveva presentato il 16 aprile 2025 alla Prefettura di Napoli domanda di conversione del titolo, dopo avere stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un’impresa avente sede in Campania. Non avendo ricevuto alcun riscontro, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Il Ministero dell’Interno si è costituito depositando documentazione relativa ai plurimi solleciti rivolti dalla Prefettura all’Ispettorato territoriale del lavoro per acquisirne l’apporto consultivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo irrilevante che la Prefettura avesse sollecitato più volte l’Ispettorato del lavoro senza ottenere risposta. Nel giudizio contro il silenzio, ciò che rileva è la mancata adozione di un provvedimento espresso sull’istanza, indipendentemente dal suo contenuto e dalla sua natura, in applicazione dell’obbligo di tempestiva conclusione del procedimento e di formale manifestazione di volontà amministrativa. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di concludere il procedimento, anche compulsando in via ultimativa l’Ispettorato, e di adottare entro sessanta giorni un atto espresso e motivato, favorevole o sfavorevole, eventualmente accompagnato dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno. La sentenza non ha accertato la fondatezza sostanziale della pretesa alla conversione, poiché residuavano adempimenti istruttori e margini di valutazione amministrativa. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 7, d.P.R. 394/1999

    Norma richiamata quale base della domanda amministrativa di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone la conclusione del procedimento amministrativo mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento e di tempestiva definizione dell’azione amministrativa.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    La pronuncia giudiziale non impinge sulla “sostanziale fondatezza” della pretesa di parte ricorrente, essendo demandata alla Amministrazione la effettuazione dei necessari “adempimenti istruttori” prodromici alla formazione della voluntas provvedimentale.

    Nel giudizio sul silenzio, quando residuano discrezionalità o adempimenti istruttori, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere senza sostituirsi ad essa nell’accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente di agire contro il silenzio e di ordinare all’Amministrazione di provvedere; in caso di persistente inerzia, consente la nomina preventiva di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’interesse tutelato consiste, di regola, nell’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione sull’istanza, quale che ne sia il contenuto, quando residuino margini di discrezionalità o siano necessari adempimenti istruttori.
  • La mancata acquisizione del contributo consultivo di un’altra amministrazione non esonera l’amministrazione procedente dall’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato; i solleciti rivolti all’organo consultivo non equivalgono a una decisione finale.
  • Quando il giudizio sul silenzio richiede ulteriori accertamenti istruttori o valutazioni amministrative, il giudice deve limitarsi a ordinare la conclusione del procedimento entro un termine, senza pronunciarsi sulla sostanziale fondatezza della pretesa né sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, entro un ulteriore termine, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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