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Sentenza

Sentenza del 10/07/2018 n. 31409 - Corte di Cassazione

Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Notificazione atto - Firma illeggibile - Invalidità -Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità della notificazione della diffida INPS, sostenendo di non averla mai ricevuta personalmente e che l'avviso di ricevimento fosse stato firmato da un soggetto sconosciuto, con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente. Secondo la difesa, la notificazione sarebbe stata nulla e, di conseguenza, non avrebbe potuto operare la sospensione di tre mesi del termine di prescrizione prevista dalla normativa, con possibile prescrizione anche delle residue mensilità contestate. È stata inoltre dedotta la violazione delle norme sulla notificazione e della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 8 del 2016.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo è stato ritenuto anzitutto generico, perché riproponeva censure già esaminate e respinte dalla Corte d'appello senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione impugnata. In ogni caso, la doglianza è stata giudicata manifestamente infondata: la raccomandata era stata correttamente indirizzata alla ditta e recapitata presso l'indirizzo di residenza del legale rappresentante. La firma illeggibile, l'assenza dell'indicazione della qualità del ricevente e l'eventuale estraneità del consegnatario non hanno invalidato la notificazione. La Corte ha confermato che una raccomandata con avviso di ricevimento costituisce modalità idonea per comunicare l'accertamento previdenziale e la diffida. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 2.000 euro alla Cassa delle ammende. La prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza impugnata non è stata rilevata, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto d'impugnazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 638 del 1983, art. 2

    Disciplina la responsabilità penale per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.

  • D.L. n. 463 del 1983, art. 2, comma 2-quater

    Prevede una sospensione di tre mesi del termine di prescrizione in relazione alla procedura di diffida per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.

  • D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 3

    È stato richiamato dal ricorrente con riferimento alla disciplina sanzionatoria applicabile alla condotta contestata.

  • Codice di procedura civile, artt. 138 e 139

    Regolano le modalità di notificazione degli atti, anche presso la residenza o il domicilio del destinatario. La Corte ha ritenuto valida la notificazione effettuata presso un indirizzo correttamente riferibile al destinatario, anche se ricevuta da persona diversa e non identificata nella sua qualità.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    La possibilità di rilevare d'ufficio le cause di non punibilità, inclusa la prescrizione, è preclusa quando il ricorso per cassazione è inammissibile e non si forma un valido rapporto d'impugnazione.

  • Codice di procedura penale, art. 613

    Riguarda la proposizione del ricorso per cassazione tramite difensore iscritto nell'albo speciale.

  • Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    Consente alla Corte di limitare la motivazione all'esposizione degli elementi strettamente necessari alla decisione.

Massime di principio

  • Una notificazione effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento è normalmente valida se l'atto è correttamente indirizzato al destinatario e recapitato presso la sua residenza, domicilio o, per una persona giuridica, sede legale.
  • La firma illeggibile del ricevente e la mancata indicazione del suo rapporto con il destinatario non comportano automaticamente la nullità della notificazione, soprattutto quando il recapito è correttamente riferibile al destinatario.
  • Per contestare efficacemente una notificazione non è sufficiente affermare genericamente di non conoscere il firmatario: occorre fornire elementi concreti sull'erroneità dell'indirizzo, sull'inesistenza del recapito o sull'irregolarità sostanziale della consegna.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già respinte può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione può non rilevare una prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, perché l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto d'impugnazione.

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