Sentenza n. 7684/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Cassino - n. 620/2024, depositata e resa pubblica in data 03.07.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 2446/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Cassino n. 620/2024, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di 1.500 euro sulla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 620/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato entro un termine, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento né giustificazioni dell'inerzia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, in quanto ritualmente notificato e diretto all'esecuzione di un titolo giudiziale definitivo. Ha eccezionalmente prescisso dal rilievo dell'incompetenza territoriale in favore della Sezione di Latina, ritenendo tale situazione sporadica e probabilmente dovuta a mero errore. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero: decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l'Amministrazione non aveva adempiuto all'obbligo derivante dal giudicato, né aveva eccepito o dimostrato l'avvenuto pagamento. Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, assicurando l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente e verifica preliminare dell'eventuale adempimento. Ha rigettato, allo stato, la domanda di astreinte, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti e riservandone l'eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario, disponendo inoltre la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per conseguire l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure previste dalla legge.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la domanda è stata rigettata allo stato, con possibile successiva valutazione in caso di perdurante inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di 120 giorni richiamato dal giudice.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
Individua tra i contenuti della pronuncia del giudice amministrativo le misure necessarie ad assicurare l'attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorso sia ritualmente notificato e sia diretto all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo, il cui contenuto obbligatorio sia determinato o determinabile.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la mancata esecuzione del giudicato, non giustificata dall'amministrazione e non accompagnata dalla prova dell'adempimento, integra inottemperanza.
- L'amministrazione è obbligata a conformarsi al giudicato quanto all'an e al quando dell'adempimento e non può sottrarsi all'esecuzione per ragioni di opportunità, difficoltà pratica o insufficienza finanziaria; residua soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata allo stato e successivamente valutata qualora l'amministrazione persista nell'inottemperanza oltre il termine stabilito dal giudice.
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