Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2575/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. -OMISSIS- 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I bis, di reiezione della domanda cautelare proposta contro l'ammonimento del Questore di Roma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare presentata avverso un ammonimento emesso dal Questore di Roma. Il testo non espone specifici motivi d'appello, ma indica che la contestazione riguardava il provvedimento amministrativo e la valutazione della sua legittimità nella fase cautelare, con riferimento ai profili di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti e abnormità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. A un primo esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto che la domanda non fosse assistita da sufficienti elementi di fumus boni iuris, valorizzando la motivazione del provvedimento amministrativo, ritenuta perspicua, pertinente ed esaustiva, e l'oggettiva gravità della condotta posta a fondamento dell'ammonimento. Non sono stati ravvisati profili palese illogicità, travisamento dei fatti o abnormità tali da giustificare la misura cautelare. Le spese e gli onorari del grado cautelare sono stati compensati tra le parti per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti private.

  • artt. 5 e 6 Regolamento UE 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità delle parti private mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione o altra misura interinale può essere negata quando, a un primo esame, il provvedimento impugnato risulti sorretto da motivazione perspicua, pertinente ed esaustiva e non emergano profili manifesti di illogicità, travisamento dei fatti o abnormità.
  • La gravità oggettiva della condotta posta a fondamento di un ammonimento del Questore costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare del fumus boni iuris, senza che il giudice debba ravvisare automaticamente l'illegittimità dell'atto in assenza di vizi manifesti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.