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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27716/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/02/2024 che aveva confermato il sequestro preventivo fino a concorrenza di Euro 81.500 come corpo di reato e funzionale alla successiva confisca, denunciando violazione degli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159/2011 e vizio di motivazione circa l'esistenza del periculum in mora. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale non aveva considerato adeguatamente elementi documentali che dimostravano la disponibilita' di beni immobili di valore superiore al valore posto a sequestro e che il Tribunale non si era conformato all'interpretazione delle Sezioni Unite (sent. Ellade n. 36959/2021) in tema di motivazione del sequestro ex art. 321, comma 2 c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Matera avesse fornito motivazione minima ma sufficiente sul periculum in mora, basata sull'ordinaria volatilita' del danaro e sulle modalita' operative contestate al ricorrente (cessioni di immobili a congiunti a prezzi irrisori), che rendevano verosimile il rischio di dispersione delle somme o dei beni destinati alla confisca. La Corte ha richiamato e applicato il principio delle Sezioni Unite (Ellade) sul contenuto motivazionale del sequestro finalizzato alla confisca. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 76, comma 7

    Norma richiamata nell'ambito del procedimento di prevenzione/accertamento di illiceita' patrimoniale; contestata dal ricorrente ma la Corte non ha ravvisato violazione di legge rispetto al sequestro disposto.

  • D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 80

    Norma richiamata in relazione ai provvedimenti patrimoniali e alla necessita' di adeguata motivazione per misure finalizzate alla confisca; la Corte non ha ravvisato errori nell'applicazione.

  • Codice di procedura penale, art. 321, comma 2

    Prevede il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiede una motivazione concisa sul periculum in mora rapportata all'esigenza anticipatoria della confisca.

  • Codice penale, art. 240

    Regola la confisca penale; il sequestro impugnato era finalizzato a una successiva confisca prevista da questa norma.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Le Sezioni Unite hanno affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, rapportata all'esigenza anticipatoria della confisca, e che la motivazione puo' limitarsi, nelle cose gia' tipicamente confiscabili ex lege, alla sola appartenenza del bene al novero dei beni confiscabili; in generale il giudice deve spiegare le ragioni dell'impossibilita' di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.

    La Corte ha applicato questo principio ritenendo sufficiente una motivazione che evidenzi elementi plausibili del pericolo di dispersione (es. volatilita' del danaro, trasferimenti a prezzi irrisori a parenti) senza dover offrire analisi esaustive quando la misura ha natura anticipatoria.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una motivazione concisa sul periculum in mora, calibrata sull'esigenza anticipatoria della misura: non serve una dimostrazione assoluta del pericolo, ma elementi plausibili che giustifichino l'impossibilita' di attendere la sentenza definitiva.
  • La mera esistenza di altri beni di valore superiore non annulla automaticamente il pericolo di dispersione: il ricorrente deve provare che tali beni sono effettivamente disponibili e non esposti al medesimo rischio di elusione o dissipatione.
  • La Corte di cassazione, in materia di misure cautelari reali, ha un sindacato limitato alla verifica di violazioni di legge o di vizi motivazionali radicali; in assenza di motivazione manifestamente carente o illogica, la decisione di merito sul periculum in mora e' difficilmente censurabile.
  • Comportamenti indicativi di elusione (cessioni a parenti a prezzi sottovalutati, operazioni patrimoniali estranee alla capacita' economica apparente) costituiscono elementi concreti che possono giustificare il periculum in mora anche in presenza di altri beni patrimoniali.
  • Quando il bene e' intrinsecamente riconducibile alla categoria dei beni confiscabili ex lege, la motivazione puo' concentrarsi sulla appartenenza del bene a tale categoria e sulle ragioni dell'esigenza anticipatoria senza approfondimenti ulteriori.

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